Multa di quasi 1 milione di euro al
Consiglio Nazionale
Forense (CNF) per aver ristretto la concorrenza del mercato,
limitando l'autonomia degli avvocati in materia di
compensi
professionali. Lo ha deciso l'
Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il provvedimento del 22
ottobre 2014 con il quale chiude l'istruttoria nei confronti del
CNF per aver violato l'art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
La vicenda trae le sue origini il 19 novembre 2012, quando l'AGCM
viene a conoscenza della presenza sul sito web del CNF del
"Nuovo tariffario forense", consistente nel D.M. 127/2004, e
della circolare n. 22-C/2006, pubblicata quale premessa allo
stesso. Dopo aver richiesto spiegazioni in merito, il CNF, in data
11 gennaio 2013, ha risposto che si fosse trattato solo di un
disguido tecnico e che avrebbero posto rimedio ricollocando i
documenti nella sezione del sito web relativa alla "Storia
dell'Avvocatura".
Da successivi accertamenti, l'AGCM ha verificato il 20 maggio 2013
che il D.M. 127/2004 accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006,
nonché il successivo D.M 140/2012, erano presenti in una sezione
denominata "Tariffe/Tariffe professionali" della banca dati del CNF
(gestita da IPSOA e accessibile dalla homepage del sito web del
CNF).
Dopo aver definito la fase istruttoria e ricostruito il quadro
normativo della professione forense, l'AGCM è arrivata alla
conclusione che il comportamento del CNF intendeva limitare la
concorrenza tra i professionisti con riguardo agli aspetti
economici della prestazione dei servizi professionali da parte
degli avvocati esercenti la professione in Italia.
E' utile ricordare che l'art. 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
TITOLO VII - NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E
SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 - REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 - REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese
e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato interno ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da
determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso
con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo,
sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne
deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Il CNF è stato così sanzionato dall'AGCM adducendo a due
motivazioni:
- la prima per aver pubblicato una circolare con cui
reintroduceva di fatto l'obbligatorietà delle tariffe minime, non
più vincolanti dopo la cosiddetta "riforma Bersani" del 2006 ed
effettivamente abrogate nel 2012;
- la seconda per aver adottato un parere contro i siti Internet
che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni
professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il
divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice
deontologico della categoria.
In riferimento alla seconda motivazione, l'art. 19 del codice
deontologico forense, nella versione vigente al momento
dell'adozione del parere, stabiliva che
"E' vietata ogni
condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza
e decoro".
Secondo l'Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare
la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni
economiche delle prestazioni professionali. L'Autorità ha anche
diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
In materia di tariffe professionali, è utile ricordare una recente
circolare del
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
che aveva sospeso l'utilizzo di applicativi informatici presenti
nei siti internet di alcuni ordini provinciali, volti al calcolo
della tariffa (
leggi l'articolo).
Sempre su questo argomento, ricordiamo un divertente episodio
successo a Palermo, quando l'Ordine degli Architetti aveva definito
un
Onorario minimo per la redazione di un Attestato di
Prestazione Energetica (APE), prevedendo addirittura delle
sanzioni, salvo poi fare marcia indietro il giorno dopo, perché
resosi contro di andare contro le indicazioni dell'AGCM (
articolo 1,
articolo 2).
Ricordiamo, infine, la proposta del Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, nonché coordinatore nazionale della Rete
delle Professioni Tecniche
Armando Zambrano che in una sua
recente lettera inviata alla nostra redazione, ha proposto
l'individuazione di standard prestazionali minimi legati alle
diverse prestazioni professionali tecniche alle quali far
corrispondere costi fissi e variabili medi di gestione e tempi
minimi di lavoro all'interno ed all'esterno dello studio, di
viaggio etc., in modo da poter definire un costo minimo possibile
per svolgere una prestazione dignitosa e di qualità (
leggi articolo).
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