Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a seguito di
numerose richieste di chiarimento, relative alla
redazione del
Piano operativo di sicurezza (POS) da parte di
imprese
fornitrici di materiali e/o attrezzature in cantieri edili o di
ingegneria civile, ha emanato la circolare n. 4 del 28 febbraio
2007, avente per oggetto, appunto: “
Problematiche inerenti alla
sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in
un cantiere edile o di ingegneria civile.”.
Il Ministero afferma nella circolare che per effetto del combinato
disposto dell’articolo 9.1.c) bis del Decreto Legislativo n.
494/1996 e dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 222/2003 (Regolamento sui contenuti dei piani),
l’obbligo della redazione del POS risulta essere posto in capo
unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati
nell’allegato 1 del citato d.Lgs. n. 494/1996.
L’obbligo, quindi, non può essere esteso anche alle imprese che,
pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta
all’esecuzione dei lavori ed, ovviamente, tra tali imprese per le
quali non sussiste l’obligo occorre inserire le imprese che
svolgono attività di fornitura di materiali e/o attrezzature a piè
d’opera.
Il Ministero precisa, comunque, che pur non essendovi obbligo di
predisposizioni del piano operativo di sicurezza per l’impresa
fornitrice di materiali e/o attrezzature, sussiste per l’impresa
esecutrice l’obbligo, in base all’articolo 7.1, punto b) del
Decreto Legislativo n. 626/1994, di mettere a disposizione
dell’impresa fornitrice le prescritte informazioni sulla sicurezza,
attingendo dalle informazioni presenti nei piani di sicurezza del
cantiere (POS, PSC, PSS).
Ovviamente l’impresa esecutrice dovrà controllare che l’impresa
fornitrice, applichi le misure interne di sicurezza per i propri
dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.
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