Negli appalti di servizi di natura intellettuale non occorre
indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da
svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema
di sicurezza sul lavoro.
Lo ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria 21 novembre 2014, n. 1690, rigettando il ricorso
presentato contro l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei
servizi e delle prestazioni relative alla direzione lavori, alla
misurazione, alla redazione di tutti gli atti e documenti della
contabilità e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
lavori e per ogni altra prestazione richiesta per il completamento
dell'incarico fino alla ultimazione e al certificato di regolare
esecuzione dei lavori di
"Adeguamento della stazione di
sollevamento Santa Corona nel Comune di Pietra Ligure e suo
collegamento al sistema di collettamento e depurazione del Comune
di Borghetto Santo Spirito.
Tra i motivi del ricorso, la ricorrente aveva dedotto la violazione
dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei
contratti pubblici), in forza del quale andrebbero inderogabilmente
indicati, anche negli appalti di servizi, i costi relativi alla
sicurezza.
I giudici di primo grado hanno ricordato che la giurisprudenza
amministrativa è ormai d'accordo nel ritenere che negli appalti di
servizi di natura intellettuale non occorre indicare gli oneri per
la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono
caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul
lavoro. In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da
interferenze esterne (derivanti, ad esempio, dalle particolari
condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l'attività) ed è per
questa ragione che l'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008,
esclude espressamente l'obbligo per la stazione appaltante di
indicare detti oneri nel bando di gara.
Il problema dei ribassi nelle gare di progettazione
L'esito della sentenza del TAR mette in luce anche un altro
interessante aspetto relativo all'ormai noto problema dei
massimi ribassi nelle gare di progettazione. Nella gara in
questione, l'appellante, arrivato settimo, aveva presentato un
ribasso del 45,00%, mentre lo studio che ha vinto ha proposto un
ribasso del 65,296%. Senza voler entrare troppo nel merito dei
numeri, è utile ricordare che il problema dei ribassi "anomali" ha
condotto il mercato a vivere la progettazione come un accessorio
inutile e il Paese ad appalti infiniti, con varianti, ricorsi e
qualità al limite della decenza.
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