Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9
marzo 2007 recante: “Aggiornamento dei coefficienti per la
determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli
effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per
l'anno 2007.”.
Per i fabbricati sforniti di rendita catastale, classificabili nel
gruppo “D”, sono nstati approvati i coefficienti per la
determinazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta
per l'anno 2007.
Per calcolare l’ICI degli immobili che hanno le seguenti
caratteristiche:
- sono classificabili nel gruppo “D”,
- appartengono ad imprese,
- sono distintamente contabilizzati,
- sono sforniti di rendita catastale,
occorre applicare i seguenti coefficienti:
- per l'anno 2007 = 1,02
- per l'anno 2006 = 1,05
- per l'anno 2005 = 1,08
- per l'anno 2004 = 1,14
- per l'anno 2003 = 1,18
- per l'anno 2002 = 1,22
- per l'anno 2001 = 1,25
- per l'anno 2000 = 1,29
- per l'anno 1999 = 1,31
- per l'anno 1998 = 1,33
- per l'anno 1997 = 1,37
- per l'anno 1996 = 1,41
- per l'anno 1995 = 1,45
- per l'anno 1994 = 1,50
- per l'anno 1993 = 1,53
- per l'anno 1992 = 1,54
- per l'anno 1991 = 1,57
- per l'anno 1990 = 1,65
- per l'anno 1989 = 1,72
- per l'anno 1988 = 1,80
- per l'anno 1987 = 1,95
- per l'anno 1986 = 2,10
- per l'anno 1985 = 2,25
- per l'anno 1984 = 2,40
- per l'anno 1983 = 2,55
- per l'anno 1982 e precedenti = 2,70
al valore dell’immobile costituito dall’ammontare, al lordo delle
quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili;
ovviamente al valore così ottenuto occorre, poi, applicare
l’aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.
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