Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 28/11/2014, n. 277
del
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante
"
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata" entrano in vigore due interessanrìti modifiche
relative alla Riqualificazione energetica degli edifici ed alla
responsabilità solidale negli appalti.
Con l’
articolo 12 del provvedimento viene
cancellato
l’obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione
(attualmente al 65%) per interventi di riqualificazione energetica,
di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in casi di lavori
“pluriennali”, le spese sostenute nell’anno precedente
(l’omesso adempimento comportava non la perdita dello “sconto”
fiscale, ma l’applicazione di una sanzione da 256 a 2.065
euro).
L’obiettivo è raggiunto con l’abrogazione del comma 6 dell’articolo
29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 che così recitava:
”6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati
alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le
altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative,
inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei
termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo provvedimento puo' essere
stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le
modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in
possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non
regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli
adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese
sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione
dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di
pari importo”.
Con l’
articolo 28 del provvedimento viene soppressa la
disposizione introdotta dall’articolo 35, commi 28-28ter del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o
servizi,
la responsabilità solidale dell’appaltatore con il
subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo
dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni
effettuate.
Eliminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del
committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver
ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute
dall’appaltatore e dal subappaltatore. Il testo dei commi abrogati
era il seguente:
”28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore
all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del
rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del
versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo
precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione
dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo
può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei
soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati
entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento
previste a carico del committente è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della
predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture
e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”.
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