Arriva, finalmente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome il necessario parere sullo schema del secondo decreto
legislativo correttivo del Codice dell’ambiente (D.Lgs. n.
152/2006).
Nel decreto correttivo, approvato nella seduta del Consiglio dei
Ministri del 12 ottobre 2006, viene stabilito, tra l’altro, che per
le terre e rocce da scavo il loro reimpiego è condizionato alla
“certezza dell’utilizzo” che deve essere attestata dal progetto; il
decreto stesso interviene anche sul deposito temporaneo e sul
trasporto dei rifiuti.
Il parere assume particolare rilevanza non soltanto perché le
indicazioni delle Regioni costituiranno un punto di partenza per
l’iter di riforma del Codice dell’Ambiente, ma anche perché, solo
dopo tale parere, le competenti commissioni di Camera e Senato
avvieranno a loro volta l’esame dello schema di decreto.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso
parere negativo, salvo l’accoglimento di alcune proposte emendative
ritenite imprescindibili.
Il decreto correttivo su cui ha espresso parere negativo la
Conferenza, fa seguito ad un primo decreto correttivo che ,dopo il
prescritto iter, è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica
italiana del 24 novembre 2006, n. 274 come Decreto Legislativo 8
novembre 2006, n. 284 recante: “Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale” e con lo stesso vengono disposte:
- la proroga delle Autorità di bacino nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della
Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo
correttivo;
- la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti;
- la proroga da sei a 12 mesi del termine per l’adeguamento dello
Statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ai principi
contenuti nel decreto, in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli di libera
concorrenza nelle attività di settore.
Il secondo decreto correttivo riguarda, invece, la terza e la
quarta parte del Codice ed in particolare:
- le norme sugli scarichi idrici;
- la definizione di rifiuto;
- la disciplina delle materie prime secondarie, dei sottoprodotti
e delle terre e rocce da scavo.
L’attenzione della Conferenza delle Regioni è andata, in
particolare, sugli articoli 182 e 183 e nel documento, allegato
alla presente, è possibile vedere come viene chiesto, per quanto
concerne i rifiuti, di disciplinare in modo più chiaro le procedure
per il recupero e le caratteristiche dei materiali soggetti a tale
disciplina, al fine di dare chiarezza agli operatori.
Attendiamo ulteriori notozoe dal Mnistero per conoscere quali
proposte verranno accolte e quali saranno, invece, giudicate, non
accoglibili.
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