La Camera dei Deputati ha approvato ieri (con 307 voti favorevoli,
116 voti contrari e 2 astenuti), in via definitiva, il disegno di
legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
Con il voto di ieri, dopo quello al Senato all’alba di sabato,
diventa definitivo il testo approvato dal Senato.
In sintesi alcuni dei provvedimenti contenuti nell’articolo unico
contenente ben 735 commi con la precisazione che la legge dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entrerà in vigore l’1
gennaio 2015.
Assunzioni a tempo indeterminato - art. 1, commi 118-122
In materia di occupazione si prevedono uno sgravio contributivo per
le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel 2015. E’
riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
a 8.060 euro su base annua. I benefìci contributivi di cui
all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle
assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dall’1 gennaio
2015.
Bonus edilizia - art. 1, comma 47
Vengono confermati sino al 31 dicembre 2015 i bonus fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici e le ristrutturazioni ai
livelli massimi rispettivamente del 50% e del 65%; la proroga è
stata inserita con alcune modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ed, in
particolare agli articoli 14 e 16 dello stesso.
La conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% vale anche per i lavori
di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo
scorso anno. Nel provvedimento viene precisato che le detrazioni
per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano,
nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di
cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto
e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili.
Bonus 80 euro strutturale - art. 1, commi 12-15
Viene reso strutturale il credito d'imposta introdotto dal
decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti
con un reddito fino a 26.000 euro (cd bonus 80 euro).
Canone Rai congelato - art. 1, comma 293
l canone Rai per il 2015, in vista di una revisione complessiva
della normativa sulla tv pubblica, viene congelato a 113,50
Euro.
Durc art. 1, comma 18
Con l’inserimento del comma 7-quinquies all’articolo 37 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, la regolarità contributiva del cedente dei
crediti è, definitivamente, attestata dal documento unico di
regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 1, del
regolamento del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010), in corso
di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito
dalla pubblica amministrazione ceduta.
<<br />
Imu su macchinari - art. 1, commi 244 e 245
Viene affrontato il problema dell’Imu, a carico delle imprese che
hanno nei capannoni macchinari “imbullonati” al suolo.recano con
disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di
determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli
immobili ad uso produttivo (cd. imbullonati). In particolare viene
precisato che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le
componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione
economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di
"immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle
componenti strutturali dell'unità immobiliare.
Irap: Deducibile il costo del lavoro - art. 1, commi 20 e
21
Si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti
deduzioni. Per i soggetti Irap privi di autonoma organizzazione e
dunque senza costo del lavoro, viene stabilito un credito
d'imposta, pari al 10%, dell’imposta lorda determinata secondo le
disposizioni del d.lgs. n. 446/1997.
Mutui famiglie ed imprese - art. 1 comma 246
Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei
mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e
medie imprese il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il mese di marzo
2015 definisce tutte le misure necessarie al fine di sospendere il
pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al
2017.
<<br />
Piano riqualificazione aree urbane - art.
1, commi 431-434
Per il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate.in arrivo 200 milioni di euro in tre
anni con 50 nel 2015, 75 nel 2016 e75 nel 2017.
Regime cosiddetto dei minimi - art. 1, commi 64-90
E' istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e
professioni in forma individuale, un regime forfetario di
determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta
sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento (cd.
regime dei minimi). Per accedere al regime agevolato, che
costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti, sono
previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di
attività esercitata. L'aliquota Irpef, Ires, Irap e Iva passa dal
5% al 15% ma non più per un periodo limitato nel tempo. Il nuovo
regime semplificato dei forfettizzati non sarà accessibile ai
dipendenti che hanno un reddito prevalente rispetto a quello
autonomo e complessivamente superiore ai 20mila euro.
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