Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 di ieri 20 marzo 2007 sono stati
pubblicati cinque decreti del Ministero delle Infrastrutture
relativi all’applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti
da costruzione.
Ricordiamo che la direttiva 89/106/CE è stata recepita con decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
I cinque nuovi decreti emanati dal Ministero delle Infrastrutture
sono tutti datati 5 marzo 2007 e recano:
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformità dei “Sistemi
fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con
tubazioni”.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformità di “Isolanti
termici per edilizia.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformità delle
“Installazioni fisse antincendio”.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei
relativi metodi di controllo della conformità di “Sistemi per il
controllo di fumo e calore”.
- Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei relativi metodi di controllo della conformità dei “Sistemi
di rivelazione e di segnalazione d’incendio”.
In ognuno dei cinque decreti vengono evidenziati i metodi di
attestazione della conformità, le caratteristiche tecniche ed in
alcuni casi i termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE
ovvero con marcatura CE non conforme.
© Riproduzione riservata