Arriva un nuovo aggiornamento alla Guida dell’Agenzia delle Entrate
“Acquisto e vendita”.
La guida, aggiornata al dicembre 2014 contiene le innovazioni
introdotte in riferimento all’agevolazione per l’acquisto di
abitazioni destinate alla locazione, i requisiti per le
agevolazioni prima casa ed, anche, le nuove imposte in vigore dal
1° gennaio 2014.
Agevolazione acquisto abitazioni destinate alla
locazione
Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164 ha introdotto, in favore delle
persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una
deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità
immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno
successivamente date in locazione.
Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla
data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di
conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati
interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di
risanamento conservativo (cioè gli interventi indicati nell’art. 3,
comma 1, lettere d e c del Dpr 380/2001).
Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2017.
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile
risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo
complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi
dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità
immobiliari.
Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire
dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse
spese.
Requisiti agevolazioni prima casa
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” il requisito
essenziale consiste, oggi, nel fatto che l’abitazione non deve
essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8
(abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio
artistico e storico) mentre prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n, 175 (cosiddetto delle
emplificazioni fiscali per le vendite soggette ad Iva si poteva
usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata
“non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto
1969).
Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto
il compratore deve dichiarare:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa
nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto
dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione
legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile
acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa.
Le nuove imposte in vigore dal 1° gennaio 2014
Le imposte da versare quando si acquista casa dipendono da vari
fattori. Sono diverse, per esempio, le imposte dovute quando si
acquista da un venditore “privato” o da un’impresa. Sono di importo
inferiore quando si acquista la “prima casa”.
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta
di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella
misura di 50 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà
essere:
- esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le
imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro
ciascuna;
- soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le
abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.
Maggiori delucidazioni nella guida dell’Agenzia delle Entrate
allegata alla presente notizia
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