L'
Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la
delibera n. 1 del 9 gennaio 2015 avente ad oggetto:
"Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n.
39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra
il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura
elettiva ricoperte all'interno degli ordini
professionali".
Con la circolare, l'Anac torna sull'argomento già trattato con la
delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 con una nuova decisione che
potrebbe definirsi alla
"Ponzio Pilato".
L'
ANAC con la delibera n. 145 del 2014 aveva chiarito,
infatti, come tutti gli Ordini ed i Collegi professionali fossero
soggetti all'applicazione delle norme previste alle legge
anticorruzione (legge n. 190 del 2012) ed al d.lgs. in materia di
trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013), ed avrebbero dovuto attenersi
ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi previsti dal decreto legislativo 39 del 2013.
Con estrema solerzia l'Anac risponde il 9 gennaio ad una nota
datata 5 gennaio ed acquisita dall'Anac il 7 gennaio del presidente
dell'Ordine dei Farmacisti nonché senatore della Repubblica circa
eventuali profili d'incompatibilità ai sensi del d. lgs
39/2013.
Nella delibera n. 1 l'Anac precisa che
"Le cause di
incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di
cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini
professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale
anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa
vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità".
In verità, le leggi italiane sono spesso poco chiare, ma il comma 1
dell'art. 11 del d. lgs 39/2013 è di una chiarezza stupefacente e
così recita:
"Gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di
amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e
locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del
Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di
Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".
L'art 1 del medesimo D.lgs 39/2013 chiarisce, poi, alla lettera l)
che per
"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti
privati in controllo pubblico", s'intendono gli incarichi di
Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato
e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività
dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico".
Ci si chiede, a questo punto, il senso della nuova delibera
dell'Anac quando sembra abbastanza chiaro che l'incompatibilità del
Presidente di un Ordine che, ancorché eletto, assuma anche la
carica di amministratore di un ente pubblico e che sia anche
parlamentare deve essere accertata dal responsabile
dell'anticorruzione presente nell'Ordine e che agisce sulla base
del d. lgs 39/2013 e sulla base delle delibere emanate
dall'ANAC.
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