Secondo quanto previsto dalla normativa tutte le volte che si
conclude una compravendita immobiliare, l’acquirente è soggetto al
pagamento di tre imposte, quella di registro, ipotecaria e
catastale.
Con la legge finanziaria 2006 era stata introdotta una rilevante
deroga alla normativa precedente, con il cosiddetto principio
prezzo – valore, al comma. 497 dell legge finanziaria 2006 troviamo
scritto:
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali,
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,
all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
In base a ciò, se la compravendita avveniva tra soggetti privati
(quindi non persone giuridiche, né persone fisiche che agiscono
come imprenditori, professionisti o artisti), l’acquirente può
usufruire di un’agevolazione, data appunto dall’introduzione del
principio del prezzo-valore, che prevede la riduzione della base
imponibile, calcolata non sul valore di acquisto dell’immobile, ma
in base alla rendita catastale moltiplicata per i relativi
coefficienti, che vengono periodicamente aggiornati.
Con la legge Finanziaria 2007 al comma 309 è stata estesa
l’agevolazione del prezzo valore. Infatti, oltre a soggetti privati
come illustrato in precedenza, si può godere di questa agevolazione
anche nel caso in cui il venditore sia:
- un soggetto non commerciale e non persona fisica, si pensi, ad
esempio, a Fondazioni oppure Associazioni.
- soggetto commerciale che effettua una cessione in casi
particolari di regime di esenzioni IVA (come nel caso di
costruttore che cede l’immobile dopo 4 anni dall’ultimazione dei
lavori)
Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2006 aggiornata dalla
Finanziaria 2007 per l’applicazione delle agevolazioni
prezzo-valore sono indispensabili quindi due requisiti:
- Requisito Soggettivo: acquirente persona fisica che non agisca
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o
professionali
- Requisito Oggettivo: atto soggetto imposta di registro e avente
a oggetto immoble a destinazione abitativa e relative
pertinenze
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