Come stabilito dall'art. 26, comma 5 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 (c.d.
"Spalma Incentivi"), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stata definita
la garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e
prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a favore dei
beneficiari della tariffa incentivante rimodulata secondo quanto
previsto dallo Spalma Incentivi.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015 è stato,
infatti, pubblicato il
Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 29 dicembre 2014 recante
"Garanzia dello
Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP)
per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa
incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116" che garantisce l'esposizione di Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. per i finanziamenti bancari a favore dei
beneficiari della tariffa incentivante, ai sensi dell'art. 26,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Garanzia che
viene concessa a titolo oneroso ed è diretta, incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
La garanzia dello Stato copre fino all'80% dell'ammontare di
ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da CDP a
favore di banche, economicamente e finanziariamente sane, per
l'erogazione dei finanziamenti. Entro tale limite massimo di
copertura, la garanzia dello Stato copre fino all'80%
dell'ammontare dell'esposizione creditizia, comprensiva di capitale
e interessi, di CDP nei confronti della banca.
La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare
di ciascuna garanzia concessa da CDP a banche sui finanziamenti a
favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani,
beneficiari della tariffa incentivante, di cui al citato art. 26,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Entro il predetto
limite, la garanzia dello Stato copre fino all'80% della somma
liquidata da CDP alla banca garantita.
Ai fini della individuazione di banche e di soggetti economicamente
e finanziariamente sani, CDP applica gli orientamenti comunicati
dalla Commissione europea.
La garanzia dello Stato sulle esposizioni è remunerata da CDP
mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base
di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche
applicate da CDP sulla quota non garantita dallo Stato
dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia.
CDP, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure,
anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del
merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato ai
sensi dell'art. 1, monitorandone l'andamento per l'intera durata
dell'operazione.
La convenzione di cui all'art. 4 definisce le modalità e la
periodicità con cui CDP comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche con modalità informatiche, gli esiti delle
valutazioni di cui al comma 2, nonché gli altri dati necessari alla
quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all'efficace
monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella
medesima convenzione, sono definite le modalità di calcolo e di
versamento della remunerazione, tenuto anche conto dei costi di
gestione sostenuti da CDP.
Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente
documentate, sono trasmesse dalla CDP al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono
pervenire, a pena di decadenza:
a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei
relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento
relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che
dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla
banca;
b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da CDP a seguito di
escussione da parte della banca garantita.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di
quanto dovuto a CDP dopo avere verificato che siano stati
rispettati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione
e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto
dal presente decreto e dalla convenzione stipulata.
A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il Ministero
dell'economia e delle finanze è surrogato, ai sensi dell'art. 1203
del codice civile, in tutti i diritti spettanti a CDP verso il
debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente
all'ammontare di queste ultime.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per il tramite
della stessa CDP che può avvalersi di soggetti professionali
operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella
convenzione, al recupero delle somme pagate a CDP, degli interessi
calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle
operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere
dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonché delle
spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla
procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Le somme recuperate da CDP a seguito dell'espletamento delle
procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute
per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della
CDP. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute
per il recupero, devono essere versate da CDP al bilancio dello
Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.
© Riproduzione riservata