Sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015 sono stati
pubblicati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e,
precisamente, il
Decreto 11 novembre 2014 recante
"Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti
aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il
relativo elenco recante gli oneri informativi" ed il Decreto
14 novembre 2014 recante
"Istituzione del tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai
relativi elenchi recanti gli oneri informativi".
Il DPCM 11 novembre 2014, predisposto in attuazione dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l'
iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori diversi da Consip
S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione
qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei beni e servizi.
Così come disposto dall'articolo 2 del DPCM, possono richiedere
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori i seguenti
soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di
centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità:
- città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e
le province;
- associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi
gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per
la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i precedenti
soggetti devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere
pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure
finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di
gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore
complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e
comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.
In sede di prima attuazione del decreto, rileva ai fini del
possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
Per procedere alla richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti
aggregatori occorre che l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e,
quindi, entro il 19 febbraio prossimo, definisca, con propria
determinazione, le modalità operative per la presentazione delle
richieste di iscrizione all'elenco stesso.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta dalla stessa
ANAC con interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
Il DPCM 14 novembre 2014, predisposto in attuazione dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 istituisce il
"Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori" al fine di assicurare l'efficace
realizzazione dell'attività di razionalizzazione della spesa per
beni e servizi.
Il Tavolo, è composto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in
rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore. Al Tavolo
presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un
rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo
partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.
Il Tavolo tecnico svolge attività nei seguenti ambiti:
- raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di
acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
- pianificazione integrata e coordinata, nonché armonizzazione
dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori,
nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti
adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e
servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, si
svolgono le relative procedure di acquisto aggregato;
- condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle
attività di centralizzazione ed aggregazione;
- monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e
centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto
dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
- supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa
per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e
rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone
pratiche;
- promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme
informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
- collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema
di acquisti pubblici.
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