Sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 30 gennaio
2015, n. 5 - Parte I è stata pubblicata la
Circolare del
dirigente generale del dipartimento regionale tecnico 17 dicembre
2014 recante
"Corresponsione incentivi ex art. 92, commi 5
e 6, del D.Leg.vo n. 163/2006. Disposizioni per il periodo
transitorio".
La circolare in argomento è stata predisposta a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 144/2014 di conversione del
decreto-legge n. 90/2014 che con l'articolo 13 ha abrogato i commi
5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006) ed ha inserito i commi da 7-bis a 7-quinquies nell'art.
93 del citato codice con alcune novità sulle modalità di
accantonamento e gestione del fondo per la progettazione.
Con la circolare in argomento si definisce la problematica inerente
i termini per la corresponsione residua degli incentivi al
personale con qualifica dirigenziale, atteso che l'ultimo capoverso
del comma 7-ter del suddetto art. 93, prevede esplicitamente che lo
stesso non vada applicato al suddetto personale.
A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014, di
conversione del d.l. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre
pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la
disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di
attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed
esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa,
con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che
stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma
7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel
predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione
(comma 7 ter).
La circolare conclude precisando che l'ente, rimanendo per il resto
libero nell'esercizio della propria attività discrezionale, nel
periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e
ai beneficiari dell'incentivo, alla previgente disciplina mentre,
per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse
destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato
dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al
momento dell'erogazione.
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