Sul BURC n. 15 del 19/03/2007 è stata pubblicata la legge regionale
n. 3 del 27 febbraio 2007, recante: "Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", che
regolamenta in maniera organica ed innovativa la materia degli
appalti pubblici sul territorio regionale.
Il provvedimento, infatti, disciplina la programmazione, la
progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo da eseguirsi in Campania, con esclusione di
quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
La legge è ispirata al perseguimento di obiettivi di qualità del
prodotto, di economicità, efficienza, efficacia di qualità del
ciclo dell'appalto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza
e trasparenza.
Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività
e le modalità del loro svolgimento assicurano:
- a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la
tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della
sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo
ecosostenibile della regione Campania;
- b) l’integrazione della componente ambientale nella
programmazione settoriale e nella sua attuazione;
- c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare
riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo
l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di
rifiuti;
- d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la
qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da
parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso
la eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli
operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei
diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della
regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
- f) la promozione della partecipazione degli operatori economici
alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private
nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo
dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure
incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e
contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;
- g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali
e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello
di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo
sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli
uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei
soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
- h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli
uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società -
abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza,
libera concorrenza e pari opportunità.
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