Sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 5 del 30
gennaio scorso è stata pubblicata la
Circolare dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della mobilità 11 dicembre 2014 recante
“
Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 4, comma
6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.
Nella circolare in argomento viene ricordato che:
- le stazioni appaltanti devono procedere alla pubblicazione a
mezzo stampa di altri e ulteriori dati (lettere a) e b) del
medesimo comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011),
inerenti l’esecuzione degli appalti, rispetto alle previsioni degli
artt. 66 e 122 del Codice dei contratti (che riguardano avvisi e
bandi) sui quotidiani individuati dall’Osservatorio regionale per i
lavori pubblici o dalle rilevazioni ufficiali di ADS;
- in riferimento a quanto dettato dall’art. 66, comma 7 del
Codice dei contratti gli avvisi e i bandi devono essere,
altresì, pubblicati per estratto su almeno 2 dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 122,
comma 5 del Codice dei contratti, per i contratti di lavori
pubblici sotto soglia gli avvisi di cui al comma 3 (e cioé l’avviso
sui risultati della procedura di affidamento) e i bandi relativi a
contratti pari o superiori a 500.000 euro sono, altresì, pubblicati
a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
Con rifermento, poi, a quanto disposto nell’articolo 2 del Decreto
del
Presidente della regione n. 13 del 31 gennaio 2013
recante “
Regolamento di esecuzione della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12”, nella circolare viene precisato che:
- ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A,
categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante
le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti,
cui possono partecipare oltre che le singole testate anche le
concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali
testate abbiano la rappresentanza. È, comunque, vietata la
contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento
di una testata, direttamente o a mezzo rappresentante. È altresì
vietata la contestuale partecipazione della stessa testata o di più
testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima
categoria – nazionale o locale – di quotidiani;
- l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con
cadenza annuale, all’individuazione dei quotidiani aventi le
caratteristiche di cui all’art. 110 del DPR n. 207/2010. Fino
alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale
diffusione di una testata – nazionale o locale – da parte delle
stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti
dall’ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione
stampa).
Ad oggi non risulta, ancora, costituito “l’Osservatorio
regionale per i lavori pubblici” né sono reperibili con
facilità di consultazione i dati di vendita dei quotidiani che ne
definiscono la maggiore diffusione locale e nazionale. Pertanto,
nelle more che venga costituito il predetto Osservatorio, alla
circolare, oggetto della presente notizia,
sono allegati i dati
di vendita dei quotidiani risultanti dall’ultima rilevazione
ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa) utilizzabili
dalle stazioni appaltanti per scegliere, mediante le procedure di
affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, i quotidiani sui quali
pubblicare gli elenchi contenenti le informazioni quadrimestrali
relative agli appalti ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della
legge regionale n. 12/2011 secondo le specifiche di cui all’art. 2
del D.P. n. 13/2012.
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