Il Tar del Lazio, sezione III-quater con la sentenza n. 1609 del 22
febbraio 2007 precisa che nell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 157/1995
(ora articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006) è illegittima
l'attribuzione dei punteggi che comporti l'appiattimento dei
punteggi dell'elemento “prezzo” tanto da renderli irrilevanti.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e
di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il
punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base
di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero
punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte
(con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la
distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte
anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la
competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è
più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore
effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa
utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come
noto, sono discrezionali.
Nella sentenza, il Consiglio ritiene che sia la lamentata
violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del D. Lgs. n.
157/1995 (ora articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006) e
dell’articolo 53 della direttiva europea n. 18/2004 sia la
lamentata illogicità del criterio di attribuzione del punteggio
dell’offerta economica, la sua irrazionalità manifesta e l’eccesso
di potere per violazione del giusto procedimento, contraddittorietà
e sviamento siano effettivamente fondati.
I Giudici precisano, nella sentenza, che la semplice esposizione
delle percentuali di ribasso offerte dalle imprese partecipanti
alla gara e del punteggio riportato da ciascuna di esse per la voce
“offerta economica” serve a dimostrare la fondatezza della tesi
della ricorrente che, vale la pena di ricordare, lamenta
l’appiattimento del punteggio attribuibile all’elemento prezzo,
sulla base della clausola indicata nel bando di gara, e per tale
via, la concreta eliminazione di ogni incidenza di tale voce.
Per la voce in esame (prezzo), è stato assegnato un punteggio pari
a 40 (il massimo conseguibile) a fronte di un ribasso percentuale
pari a 27,11%.
Un’altra impresa partecipante alla gara ha ottenuto punti 39,64, a
fronte di una percentuale di ribasso pari a 9,70%,; un’altra, che
ha proposto un ribasso pari al 5%, ha ottenuto un punteggio pari a
39,54 punti; ancora, un’altra delle partecipanti alla gara ha
ottenuto un punteggio pari a 39, 57 a fronte di un ribasso
percentuale pari a 6,75%; l’ultima delle imprese partecipanti alla
gara, infine, ha ottenuto un punteggio pari a 39, 61 a fronte di un
ribasso percentuale pari a 8,70%.
Dall’esame dei punteggi appena riportati emerge con immediatezza
che in presenza di percentuali di ribasso oscillanti tra il 5% ed
il 27,11%, i 40 punti previsti per la voce offerta economica si
sono risolti nell’attribuzione di un punteggio che va da 39,54 per
un ribasso del 5% a 40 per un ribasso del 27,11%.
Dei 40 punti previsti per la voce in esame, pertanto, la
commissione ha utilizzato meno di un punto, vale a dire lo scarto
che intercorre tra il punteggio di 39,54 attribuito alla
controinteressata e il punteggio di 40 attribuito alla ricorrente,
che è poi lo scarto di punteggio riconosciuto, rispettivamente, al
minimo ribasso e al ribasso più elevato, peraltro fortemente
divaricati tra di loro.
Di fatto la voce relativa al prezzo è risulta svuotata di ogni
effetto pratico.
Ora, se il sistema previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 157 del
1995 “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, non prevede il
prezzo come elemento decisivo al fine dell’individuazione
dell’offerta aggiudicataria ma definisce la stessa “valutabile in
base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in
questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le
caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla
vendita, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo” nondimeno tale sistema indica nel prezzo uno degli
elementi da considerare ai fini della scelta del contraente, e
questo allo scopo di garantire che quest’ultima avvenga sulla base
di un giusto contemperamento tra il peso che si deve riconoscere
all’offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata
e quello che deve essere riconosciuto all’offerta economica, vale a
dire al prezzo che si intende corrispondere.
E’ nel giusto contemperamento tra queste due componenti, infatti,
che l’aggiudicazione può avvenire secondo i parametri “più
convenienti” per l’ amministrazione appaltante atteso che,
diversamente operando, si tradisce lo spirito del meccanismo
indicato nell’articolo 23, lettera b) del D. Lgs. 157 del 1998.
Ora, nella caso in esame, lo spirito del meccanismo al quale si è
rinviato nel bando di gara non risulta osservato, in quanto alla
voce prezzo è stato riconosciuto, di fatto, un peso irrisorio tale
da non consentire allo stesso di svolgere non un ruolo decisivo ma
quel ruolo che lo stesso bando di gara gli riservava e che è pari a
40 punti sui 100 complessivamente attribuibili.
Nel caso in esame la previsione dell’attribuzione di un punteggio
di 40 punti per la voce economica e di 60 punti per la voce
tecnica, vale a dire di un punteggio superiore per la parte tecnica
dell’offerta, non viene ritenuto illegittimo ma ciò che viene
giustamente censurato è il metodo di valutazione del prezzo e la
formula utilizzata che, nel concreto, ha vanificato anche i 40
punti previsti per essa attraverso un appiattimento che ne ha tolto
ogni forza.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e
di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il
punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base
di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero
punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte
(con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la
distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte
anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la
competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è
più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore
effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa
utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come
noto, sono discrezionali.
© Riproduzione riservata