Sanzione amministrativa di 500 euro per i professionisti che non si
saranno dotati di adeguati strumenti elettronici per il pagamento
tramite carte di debito.
E in questo modo viene messa la parola fine sull'interpretazione
che il
Consiglio Nazionale Forense unitamente al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al sottosegretario
Enrico Zanetti avevano dato a quanto previsto dall'art. 15,
comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla
Legge 17 dicembre 2012, n. 221), modificato dall'art. 9, comma
15-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito dalla
Legge 27 febbraio 2014, n. 15) (
articolo 1 -
articolo 2 -
articolo 3).
Dopo l'entrata in vigore della norma che prevedeva dall'1 luglio
2014, per i professionisti e per le imprese, l'obbligo di accettare
pagamenti effettuati tramite bancomat e carte di debito per tutti i
pagamenti di importo superiore a 30 euro, era stato istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di
confronto, con la partecipazione stabile dei rappresentanti della
Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul
tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento
(
leggi articolo). A quanto sembra, il
tavolo è servito solo per studiare i modi per rendere davvero
obbligatoria la norma.
E', infatti, all'esame del Senato il
Ddl n. 1747 recante
"Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che
effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di
servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di
pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro",
costituito da 2 soli articoli che prevedono detrazioni fiscali per
ogni transazione che passa tramite la forma di pagamento
elettronico (ma non sui costi fissi) e sanzioni per chi non si dota
dei nuovi strumenti. In particolare, è prevista una
sanzione di 500 euro per chi non si dota di POS e
un'altra di
1.000 euro nel caso il soggetto sanzionato non
provveda a dotarsi dello strumento di pagamento elettronico o a
darne comunicazione.
Riporto di seguito integralmente i 2 articoli, lasciando come
sembra a voi l'onere di commentarli
Art. 1. -
Benefici fiscali derivanti dall'uso di
strumenti di pagamento elettronici
1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento
dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti
elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad
agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile
reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita
per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
Art. 2. -
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto
dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento
elettronici
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, sui quali, ai sensi del
citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava
l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici
per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano
provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è
irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad
euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni
normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della
sanzione stessa.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a
seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia
stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti
elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del
servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici
della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune
verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione
amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge.
I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici
possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di
finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente
irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la
violazione.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del
provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto
sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la
sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate
nella sanzione notificata.
4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il
termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a
dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa
vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo
della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta
giorni per conformarsi alle previsioni normative.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto
sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento
elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la
sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al
completo adeguamento alla normativa in materia.
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