Sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso sono stati
pubblicati
due decreti legislativi in attuazione della legge n.
183/2014. Si tratta del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante
"Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183".
Con il Decreto legislativo n. 22
viene introdotta la Naspi
(
Nnuova
Assicurazione
Sociale
Per
l'
Impiego). Vale per gli eventi di disoccupazione che si
verificano a decorrere dal
1° maggio 2015 e
per tutti i
lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno
cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni
di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12
mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di
impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane
contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.
La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane
corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi
4 anni di lavoro.
L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e
non
può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la
Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un
numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli
ultimi 4 anni di lavoro.
L'erogazione della Naspi è condizionata alla
partecipazione del
disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di
riqualificazione professionale.
Viene introdotto in via sperimentale, per quest'anno,
l'
Asdi, (
Assegno
di occupazione) che verrà
riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si
trovi in condizioni di particolare necessità. La durata
dell'assegno, che sarà pari al 75% dell'indennità Naspi, è di 6
mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo
specificamente costituito.
Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che
perdono il lavoro c'è la l'indennità di disoccupazione
Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).
Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo
gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data
del predetto evento.
Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a
partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione
è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può
eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla
partecipazione ad iniziative di politiche attive.
Con il decreto legislativo n. 23 viene definito il
Contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che si applica
ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo
l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova
disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i
lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano
valide le norme precedenti).
Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale
resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per
tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la
reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata
"l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi
in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti
"licenziamenti ingiustificati", viene introdotta una tutela
risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e,
quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del
risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di
anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24
mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova
conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di
lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva
pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e
sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il
lavoratore rinuncia alla causa.
Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in
caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge
223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica
sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli
individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza
della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione,
così come previsto per i licenziamenti individuali.
Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di
licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale.
Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista
un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un
minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti
politici.
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