Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: necessario
utilizzare procedure tese a selezionare progetti di qualità,
mediante l'applicazione del criterio dell'
offerta economicamente
più vantaggiosa ed il rispetto dei parametri fissati dal
D.M. n. 143/2013.
Lo ha evidenziato l'
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
con la
Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4 recante
"
Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" che aggiorna e sostituisce
la
Determinazione 7 luglio 2010, n. 5. La nuova
determinazione è successiva alla Consultazione on-line con la quale
l'ANAC, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le
principali categorie professionali operanti nel settore, ha
proceduto alla revisione ed all'aggiornamento delle linee guida in
materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura.
E' utile ricordare che nel corso delle riunioni svoltesi a gennaio
e marzo 2014, i rappresentati delle categorie intervenute hanno
formulato all'Autorità una serie di osservazioni e considerazioni
che possono essere così sintetizzate:
- la scarsa applicazione da parte delle stazioni appaltanti del
nuovo D.M. 143/2013;
- il persistere del fenomeno dei ribassi eccessivi, spesso
collegato all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso ed alla disapplicazione dell'art. 266, del Regolamento
(che imporrebbe alla stazione appaltante di fissare nel bando di
gara il ribasso massimo consentito), che comporta la scarsa qualità
della progettazione e criticità in fase di realizzazione
dell'opera;
- la scarsa apertura del sistema ai professionisti più giovani e
agli studi professionali di minore dimensione, anche in relazione
alle previsioni di cui all'art. 263, del Regolamento che indica
requisiti di fatturato e di organico minimo penalizzanti per gran
parte dei professionisti;
- requisiti di accesso alle gare connessi al fatturato d'impresa
imposti dalle stazioni appaltanti senza essere espressamente
motivati, come, invece, stabilito dalle vigenti disposizioni.
Le nuove linee guida contenute nella citata determinazione n.
4/2015 affrontano alcuni aspetti critici, ed in particolare quelli
relativi:
- alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani
professionisti e degli studi di minore dimensione, collegate ad
alcune norme, particolarmente restrittive, previste dal Regolamento
n. 207/2010 in materia di fatturato ed organico minimo necessari
per la partecipazione alle procedure di gara;
- al fenomeno dei ribassi eccessivi.
Nel documento, l'Autorità ha evidenziato la necessità che le
procedure siano tese a selezionare progetti di qualità, mediante
l'applicazione del criterio dell'
offerta economicamente più
vantaggiosa ed il
rispetto dei parametri fissati nel citato
d.m. n. 143/2013.
Le nuove linee guida in
8 paragrafi, dopo un primo paragrafo
dedicato all'inquadramento generale, trattano:
- l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000
euro
- l'affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000
euro
- le classi, le categorie e le tariffe professionali
- i criteri di aggiudicazione
- le indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa
- la verifica e la validazione della progettazione
- l'affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
L'aggiornamento della determinazione n. 5/2010 si è reso necessario
sia perché la citata determinazione era precedente all'entrata in
vigore del Regolamento n. 207/2010 sia perché è stato emanato il
nuovo decreto ministeriale n. 143/2013 relativo ai corrispettivi da
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria.
I principali obiettivi regolatori delle nuove linee guida
consistono:
- nel fornire la corretta lettura delle norme previste dal Codice
e dal Regolamento finalizzata a favorire la partecipazione alle
procedure di affidamento del più ampio numero di soggetti;
- nel superamento delle criticità connesse al fenomeno dei
ribassi eccessivi mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e degli altri strumenti previsti dal
Codice per la selezione di offerte di qualità (riparametrazione,
soglie di sbarramento, formula dell'Allegato M).
Nel documento è, altresì, approfondito il contenuto di alcune
disposizioni normative controverse, quali ad esempio, gli artt. 263
e 266, co. 1, lett. c) punto 2), del Regolamento che disciplinano,
rispettivamente, i requisiti di partecipazione alle gare e il
limite al ribasso che le stazioni appaltanti dovrebbero fissare nel
bando di gara.
In sede di tavolo tecnico e di consultazione pubblica sono state
formulate una serie di ipotesi e proposte concernenti l'affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura che non hanno trovato
accoglimento da parte dell'Autorità. Più in particolare, tali
ipotesi e proposte fanno riferimento:
- alla possibilità di disporre l'esclusione automatica delle
offerte anomale anche per gli appalti di importo superiore 100.000
euro;
- alla possibilità di presentare offerte in rialzo rispetto alla
base d'asta, secondo il meccanismo del "minimo rialzo";
- alla sospensione per 5 anni dell'internalizzazione dei servizi
(ovvero obbligo di esternalizzazione degli stessi) in relazione a
quanto previsto dall'art. 90, del Regolamento;
- alla necessità di applicare l'art. 266, del Regolamento che
impone alle stazioni appaltanti di fissare nel bando di gara un
limite al ribasso sul prezzo.
In tema di
capacità economico-finanziaria, nel corso della
consultazione on-line la Rete professioni tecniche e altri liberi
professionisti avevano rilevato la sovrapposizione tra l'art. 263,
del Regolamento e l'art. 41, del Codice, evidenziando la necessità
che le stazioni appaltanti non superino la soglia del doppio del
fatturato, come anche indicato dalla nuova direttiva appalti, e che
comunque il requisito sia debitamente motivato negli atti di
gara.
Nelle nuove linee guida viene precisato che
gli artt. 41 e 42
del Codice dei contratti riconoscono alla stazione appaltante ampia
discrezionalità in ordine all'individuazione dei requisiti di
partecipazione attestanti l'affidabilità professionale dei
concorrenti, discrezionalità che, tuttavia, incontra il limite
del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza
rispetto all'oggetto della gara, all'importo dello stesso e alle
caratteristiche della prestazione oggetto dell'affidamento.
E' semplice, dunque, affermare che, nel caso dell'articolo 263,
differentemente da quanto affermato dalla Rete delle professioni
tecniche la norma secondaria non è in conflitto con la norma
primaria ma potrebbe diventare illegittima soltanto se venisse
utilizzata senza alcuna motivazione ed, in questi casi, l'unica
soluzione, in atto, possibile è quella di impugnare l'eventuale
bando che non espliciti le motivazioni per cui vengono utilizzati
determinati limiti connessi al fatturato aziendale previsti
dall'articolo 263 del regolamento n. 207/2010 e di proporre
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una "Istanza
di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma
7, lettera n) del D.Lgs. n. 163 del 2006".
In allegato la determinazione n. 4/2015 e la Relazione AIR
(Analisi dell'impatto della Regolamentazione).
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