L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente,
pubblicato la
Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015
avente ad oggetto “
Rapporto tra stazione unica appaltante e
soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) - Prime
indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma
3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”.
Con la determinazione in argomento l’ANAC affronta la tematica dei
rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale
unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante
(SUA).
Nel dettaglio è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento
dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e
l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice
effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare
contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13
della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare
la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei
contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)
sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla
disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione
affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione
di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena
entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
L’ANAC in occasione della pubblicazione della determinazione n. 3
rihiama, anche, la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 al
Governo ed al Parlamento relativa all’inserimento, nei bandi di
gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono
a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo,
fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di
aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, sia di clausole che
impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la
quale lo stesso si obbliga (pena l’esclusione) ad effettuare il
suddetto pagamento in caso di aggiudicazione.
Al riguardo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di un intervento
legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo
diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della
procedura - siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme
elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni - a
carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
In allegato la determinazione n. 3 e l’atto di
segnalazione
© Riproduzione riservata