Dall'1 giugno 2015 gli atti di aggiornamento del catasto potranno
essere presentati esclusivamente tramite il canale telematico
dell'Agenzia delle Entrate.
Lo ha stabilito il
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11
marzo 2015, n. 35112 recante
"Obbligatorietà della
trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale,
per la presentazione degli atti di aggiornamento", che renderà
obbligatorio a partire dall'1 giugno 2015 per i professionisti
abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, l'utilizzo
del
Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la
trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento.
Entrando nel dettaglio, il provvedimento prevede che dall'1 giugno
2015 i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali,
abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale, debbano utilizzare le procedure
telematiche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti
tipologie di atti di aggiornamento:
- a. dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari
urbane di nuova costruzione;
- b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e
destinazione delle unità immobiliari già censite;
- c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito
urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
- d. tipi mappali;
- e. tipi di frazionamento;
- f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di
frazionamento;
- g. tipi particellari.
Per la trasmissione telematica del modello unico informatico
catastale dovranno essere utilizzate le procedure Docfa e Pregeo e
le specifiche tecniche già in uso:
- a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle
suddette lettere a), b) e c), la procedura Docfa e le specifiche
tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009,
pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia;
- b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere
d), e), f) e g), la procedura Pregeo e le specifiche tecniche
riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato
nella G.U. 1 marzo 2006, n. 50.
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto
di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, dovrà essere
presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto
informatico.
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