In un panorama complessivo connotato da forti criticità e da un
quadro normativo farraginoso e conflittuale che determina una
sempre maggiore penalizzazione delle libere professioni (in
particolare di quelle di area tecnica) non possiamo non accogliere
con moderato ottimismo e con un certo grado di soddisfazione la
pubblicazione della
determinazione 25 febbraio 2015, n. 4
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante "Linee
guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria".
La pubblicazione segue la fase di consultazione pubblica avviata
dall'Autorità durante la quale la Rete delle Professioni Tecniche,
per il tramite di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha
formulato le proprie osservazioni e considerazioni tese in sintesi
alla risoluzione delle seguenti criticità:
- La scarsa o errata applicazione da parte delle stazioni
appaltanti del D.M. 143/2013 per la determinazione degli importi da
porre a base di gara;
- Il diffuso utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso con il conseguente fenomeno dilagante dei ribassi
eccessivi che comportano scarsa qualità della progettazione e
criticità in fase di realizzazione delle opere;
- La limitazione alla partecipazione alle gare dei professionisti
più giovani ed agli studi professionali di piccole dimensioni
attraverso l'introduzione di requisiti di fatturato e di organico
minimo fortemente penalizzanti.
In relazione a tali criticità la rete delle Professioni Tecniche
aveva formulato una serie di proposte che hanno trovato solo un
parziale accoglimento.
Tuttavia, con particolare riferimento a ciò che attiene alla
peculiarità della nostra professione, al di là di alcune forzature
interpretative della norma su aspetti particolari, il giudizio
complessivo deve tener conto dell'indirizzo generale che
sostanzialmente si fa carico delle riserve espresse e traccia una
linea di comportamento per le stazioni appaltanti che non potranno
più derogare da alcuni principi fondamentali imposti dalla
norma.
Tra le specificazioni più rilevanti si segnalano in sintesi:
- L'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i
corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando
rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013 predisponendo un
quadro analitico delle prestazioni (suddivise per classi e
categorie) da affidare e dei relativi corrispettivi da porre a base
di gara.
- L'obbligo, per motivi di trasparenza e correttezza, di
riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per
il calcolo dei compensi posti a base di gara al fine di consentire
ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo
fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o
calcolo
- Il richiamo alla applicazione dell'Art. 266 del Regolamento
(DPR 207/2010) e dunque all'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con riferimento alle procedure
aperte da utilizzare per gli affidamenti superiori a 100,000 euro,
che appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della
qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici.
- La specificazione (Par. 6.1), sempre nell'ambito di affidamenti
per mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
di stringenti criteri per disincentivare la formulazione di ribassi
eccessivi e garantire la selezione di progetti di qualità.
- La specificazione dei criteri, relativamente alla formazione
degli elenchi di operatori economici da cui attingere per
l'affidamento di prestazioni sotto la soglia dei 100.000 euro
attraverso procedure negoziate, finalizzati a garantire la
trasparenza, il divieto di cumulo di incarichi, la rotazione nella
scelta dei nominativi a cui rivolgere la richiesta di offerta.
In ultimo non possiamo non rilevare che la Determinazione in
questione riporta al Paragrafo 1 (Inquadramento generale), tra gli
elementi di base, la previsione normativa di cui all'art. 91, co.
3, del Codice, in base alla quale non è consentito il subappalto di
prestazioni relative alla redazione della relazione geologica con
la conseguente deduzione che: "...
nel gruppo di progettazione,
sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali
prestazioni". Tale riferimento, che si potrebbe
semplicisticamente derubricare a semplice richiamo normativo,
assume in realtà una valenza particolare in relazione al fatto che
ancora oggi la violazione di tale previsione di Legge rappresenta
una delle più frequenti cause di impugnativa dei bandi per via
giudiziaria da parte degli Ordini Territoriali.
In allegato la
determinazione n. 4/2015 e la
Relazione AIR (Analisi dell'Impatto della
Regolamentazione).
A cura di Paolo Cappadona - Consiglio
Nazionale Geologi
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