Secondo quanto stabilito dal Tar della Sardegna, sezione I, con la
sentenza n. 434 dello scorso 7 Marzo, il versamento del contributo
a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,
previsto dalla deliberazione della stessa Autorità del 26 Gennaio
2006 ed entrata in vigore il 20 Febbraio successivo, è applicabile
a tutti i bandi di gara pubblicati dopo la data di entrata in
vigore della deliberazione stessa.
Il Tar sardo era stato chiamato a giudicare un ricorso presentato
contro l'Ersu, Ente regionale per il diritto allo studio
universitario, di Sassari per l'appalto di lavori di
ristrutturazione della Casa dello studente quinto lotto e quinto
lotto complementare, con il criterio del massimo ribasso
sull'importo dei lavori.
Ma vediamo di ricostruire i fatti.
Il bando in questione era stato pubblicato nel dicembre del 2005 e
prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte entro il 6 febbraio 2006. Prima della scadenza del termine,
in data 3 febbraio, la stazione appaltante attraverso un avviso
sospendeva i termini di presentazione dell’offerta e comunicava che
con successivo avviso si sarebbe provveduto a rettificare il bando
con nuova comunicazione dei termini per la presentazione delle
offerte.
Il giorno 17 marzo 2006, attraverso un nuovo avviso, la stazione
appaltante comunicava che l'importo dei lavori a base d'asta era
stato modificato e il nuovo termine per la presentazione delle
offerte veniva fissato al 18 marzo 2006.
Successivamente al termine della presentazione delle offerte, il 19
aprile 2006, la Commissione di gara procedeva all'apertura delle
offerte e, dopo aver effettuato il calcolo degli scarti, dichiarava
prima classificata una società, mentre la seconda classificata era
quella che presentava il ricorso.
Secondo la ricorrente lo spostamento del termine di presentazione
nonché la modifica del bando con data successiva al 20 Febbraio
2006, doveva comportare l’applicabilità della deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e, quindi, la
società vincitrice del bando avrebbe dovuto rispettare le
disposizioni in rubrica, secondo cui tutte le ditte partecipanti
alle gare pubbliche devono versare una somma a favore di detta
Autorità, pena l'inammissibilità dell'offerta. Poiché
l’aggiudicataria avrebbe omesso tale versamento, avrebbe dovuto
essere esclusa e, conseguentemente risulterebbe aggiudicataria la
seconda classificata.
Secondo quanto stabilito dal Tar sardo, alla luce dei fatti e del
contenuto delle modifiche al primo bando del 17 Marzo 2006, tendono
a configurare il secondo bando come
un mero atto
endoprocedimentale inserito nel complesso procedimento iniziato
con la determinazione dell'ente di indire la gara in questione,
continuato con il primo bando e conclusosi con l'aggiudicazione
alla ditta vincitrice. Infatti, se si esaminano gli atti rilevanti
adottati dopo la pubblicazione del bando originario, il primo,
quello del 3 febbraio 2006, indicato come "avviso sospensione gara"
si limita appunto a comunicare che i termini di presentazione delle
offerte sono sospesi e rimanda ad un successivo momento la
rettifica del bando e la comunicazione della nuova scadenza. L'atto
pubblicato il 17 marzo 2006, indicato come "rettifica bando di
gara" comunica la intervenuta modifica dell’importo dei lavori a
base d'asta del bando di gara e fissa la nuova scadenza per la
presentazione delle offerte al giorno 18 aprile 2006. In tali atti,
dunque, non può configurarsi l'indizione di un nuovo bando,
autonomo rispetto al precedente, ma, come detto, della prosecuzione
procedimentale dello stesso bando originariamente indetto nel
dicembre del 2005, perciò a quest’ultimo occorre fare riferimento
per individuare la normativa da applicare. Conseguentemente, per la
procedura in questione non trova applicazione la deliberazione
della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio
2006, poiché tale delibera è entrata in vigore solo il 20 febbraio
dello stesso anno e, perciò, successivamente alla indizione del
bando.
Per tali considerazioni il ricorso è risultato infondato e quindi
stato rigettato.
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