L’agenzia delle Entrate con
Provvedimento 2006/41933 del 17
marzo 2006, recante: “Approvazione del modello di comunicazione
di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della
detrazione d’imposta ai fini IRPEF, previsto dall’art. 1 del
decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41”, ha approvato il
modello di inizio lavori per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, con le relative istruzioni.
Nel Provvedimento viene precisato che:
- l’ufficio competente alla ricezione della comunicazione è il
Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 –
PESCARA;
- il modello di inizio lavori è disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito
www.agenziaentrate.gov.it;
- è autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle
caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A) al
provvedimento. A tal fine il modello è reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico
riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei
a consentirne la riproduzione.
Il modello si era reso necessario per recepire le modificazioni
introdotte dall’art. 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, relative alla misura della detrazione d’imposta sul reddito
delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, innalzata per
l’anno 2006, dal 36 al 41 per cento. In particolare il modello non
contiene alcun riferimento alla misura percentuale della detrazione
spettante al fine di consentirne l’utilizzo anche in caso di
eventuali successive variazioni della predetta misura
percentuale.
Spese ammissibili
Ricordiamo che gli interventi ammissibili che sono stati
individuati in:
- manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di
edifici residenziali;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio
energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione
delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di
parcheggi pertinenziali) ;
- interventi di bonifica dall’amianto.
Categorie di spese ammissibili
Per ultimo, ricordiamo che tra le spese che danno diritto alla
detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo
d’intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati
per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio
lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione
degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del
18 febbraio 1998.
Aliquote e tetti massimi
Per quanto concerme, invece le spese sostenute nel corso del 2006,
la detrazione d’imposta è pari al:
- 41% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre
2006;
- 36% per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre
2006,
- e che fa fede la data della
fattura.
D’altra parte una simile interpretazione trova un sostegno nella
circolare delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, in cui viene
affermato che «la detrazione dall’Irpef nella misura del 41% può
essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori
fatturati con l`aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i
lavori fatturati con l’aliquota del 10 per cento dovrà essere
applicata la detrazione dall`Irpef nella misura del 36 per
cento».
Ricordiamo, poi, che a fronte di un tetto massimo di spesa ammessa
all’agevolazione pari a 48.000 Euro sino al 30 settembre 2006, tale
importo era riferito a cisascun contribuente, mente a partire
dall’1 ottobre 2006, dovrà essere riferito alla singola unità
immobiliare; ad esempio sino al 30 settembre 2006 se una unità
immobiliare era intestata a due coniugi, per ognuno era possibile
una detrazione sino a 48.000 Euro mentre dall’1 ottobre 2006, visto
che tale importo si riferisce alla singola unità immobiliare dovrà
essere ripartito tra i due coniugi che potranno, quindi, avere,
ciascuno, un tetto massimo di 24.000 Euro.
Manodopera in fattura
Con l’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 19, del
decreto-legge n. 223/2006, dal 4 luglio 2006, coloro che realizzano
interventi di recupero per i quali il committente intende
usufruire della detrazione Irpef, devono indicare in fattura il
costo della manodopera utilizzata.
Dal 4 luglio 2006, quindi, per usufruire della detrazione
del 41% che dall’1 Ottobre è scesa al 36% sulle opere eseguite su
fabbricati abitativi, occorre che in fattura sia riportato il
costo della mano d’opera.
La disposizione si applica quando coinvolte nei lavori sono imprese
edili con dipendenti e non, evidentemente, agli artigiani che
lavorano in proprio.
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