La sesta sezione del
Consiglio di Stato, con l’
ordinanza
n. 1108 depositata l’11 marzo scorso, ha accolto l'appello
presentato da
ConfProfessioni relativamente alla riforma
dell'
ordinanza n.6365 del Tar Lazio-Roma (Sezione Terza-bis)
del 12 dicembre 2014, con la quale era stata respinta la
richiesta della ConfProfessioni di annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, del
decreto interministeriale 1 agosto 2014
che ha escluso gli studi professionali dal trattamento di Cassa
integrazione guadagni (Cig) in deroga.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma non aveva accolto la richiesta di
sospensiva di ConfProfessioni mentre, adesso, i giudici di Palazzo
Spada con l’ordinanza n. 1108 precisano che
i motivi addotti da
ConfProfessioni sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni
convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni
contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella
parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG
in deroga, per i profili relativi alla
eventuale discriminazione
operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e
del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei
vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.
Il Consiglio di Stato, quindi, ritenuto che debba conseguentemente
essere accolto l'appello cautelare accoglie l’appello di
ConfProfessioni ed ordina che la ordinanza stessa sia trasmessa al
TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Ricordo che il Tar Lazio-Roma nel respingere l’istanza cautelare
proposta da ConfProfessioni, non aveva ritenuto che dall'istanza si
evincessero “gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari
per l’accoglimento della sospensiva”.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, la nozione di
datore di lavoro deve essere intesa in senso più ampio e con
l’ordinanza favorevole emessa del Consiglio di Stato evidenzio come
i motivi addotti da ConfProfessioni siano sostenuti da
argomentazioni convincenti per i profili relativi alla eventuale
discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi
professionisti soprattutto tenendo conto dei vincoli comunitari in
materia di definizione di impresa.
Con l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell’appello
proposto da ConfProfessioni e il rinvio al TAR per una nuova
udienza di merito si profila, quindi, la possibilità e la speranza
che anche agli studi professionali venga riconosciuto di diritto di
accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga.
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