Come si accede alla dichiarazione precompilata?Chi sono i
destinatari?Chi ne è escluso?Si può presentare la dichiarazione
precompilata in forma congiunta?E se il contribuente ha presentato
più dichiarazioni l'anno prima?Sono questi alcuni dei dubbi che
l'Agenzia delle Entrate chiarisce con la circolare n.11/E, una
sorta di vademecum che passa in rassegna i contenuti della nuova
dichiarazione precompilata in modo chiaro, con l'obiettivo di
fornire indicazioni dirette e di carattere pratico per tutti i
contribuenti.
I destinatari della precompilata - Il modello 730
precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nell'anno
2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i
quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei
termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la
dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l'anno
d'imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche
o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il
730.
Precompilata: accesso online o tramite intermediario - Il
contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione
precompilata attraverso il sito internet dell'Agenzia o rivolgersi
al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista.
Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio
telematico Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o usare
la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi
tramite il portale dell'Inps, utilizzando le credenziali
dispositive rilasciate dall'ente previdenziale.
L'abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del
pin personali, può essere richiesta sia online, tramite il sito
internet dell'Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle
Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se
la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio
dell'Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la
password di primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere
subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A
garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o
tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte
del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con
la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il
domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
Come accedere alla precompilata anche se non si è pratici
nell'uso di strumenti informatici - Naturalmente, il
contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli
strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto
d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere
alla dichiarazione precompilata del contribuente questi soggetti
devono acquisire in via preventiva un'apposita delega, unitamente
alla copia di un documento di identità del delegante.
Le informazioni contenute nel 730 precompilato - Nella
dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di
lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche
i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro
dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto
i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi
diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative
ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare,
nell'elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi
da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o
fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati
loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e
contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione
precedente sono desunte le eventuali eccedenze d'imposta e le rate
annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui,
ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio,
per interventi di risparmio energetico e per l'arredo degli
immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano
posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla
dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni
intervenute nel 2014.
Quando presentare il 730 precompilato - Dal prossimo 15
aprile il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito
internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della propria area
riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o
modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia direttamente
via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non
dispongono di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il
conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in
questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente
dall'Amministrazione finanziaria. Sarà comunque possibile
continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario
senza ricorrere al modello precompilato.
La dichiarazione precompilata è possibile anche in forma
"congiunta" - Per chi lo scorso anno ha presentato il modello
730 congiunto e quest'anno possiede i requisiti per utilizzare il
730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una
dichiarazione precompilata "singola". E' comunque possibile
presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre
rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale,
oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo
anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la
presentazione della dichiarazione precompilata congiunta
direttamente in via telematica.
Stop ai controlli - Se il 730 precompilato viene accettato
senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta, nei confronti del
contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (36-ter
del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati
all'Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né
quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza
di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla
dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene
presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà
svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il
visto di conformità sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni
sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un
intermediario con le modalità ordinarie. Resta ferma, comunque, la
possibilità di effettuare controlli nei confronti del contribuente
per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno
diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Se il visto di conformità è infedele - In caso di
apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di
conformità infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato
la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili),
l'intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente
alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che
sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli
intermediari è però esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto
sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente. L'intermediario che si accorge di aver apposto un
visto infedele dopo l'invio della dichiarazione, deve avvisare il
contribuente e trasmettere all'Agenzia la dichiarazione
rettificativa, entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata
prestata l'assistenza. Se il contribuente non intende presentare la
nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare
entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati.
Contestualmente alla circolare, l'Agenzia ha messo a disposizione
un sito internet dedicato al 730 precompilato accessibile
all'indirizzo
https://info730.agenziaentrate.gov.it
A cura Ufficio Stampa Agenzia delle
Entrate
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