Wi-fi, servizi e pubblicità online: credito d’imposta per il turismo digitale

25/03/2015

Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015 recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator”.
Il decreto in argpmento è stato emanato in riferimento all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo nell’information technology per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete, potenziando la qualità dell’offerta ricettiva.

Il provvedimento consta dei seguenti 8 articoli:
  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Soggetti beneficiari del credito d'imposta
  • Art. 3 - Agevolazione concedibile
  • Art. 4 - Spese eleggibili al credito d'imposta
  • Art. 5 - Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
  • Art. 6 - Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
  • Art. 7 - Cause di revoca del credito d'imposta
  • Art. 8 - Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

Così come disposto all’articolo 2 del provvedimento, possono beneficiare dell’agevolazione:
  • gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extra-alberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast
  • gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto)
  • le agenzie di viaggio e tour operator.

Con l’articolo 4 del provvedimento vengono, poi, precisato che le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti gli impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), i siti web con app per la telefonia mobile, i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi web e pubblicità online, consulenze per la comunicazione e marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità, la formazione del titolare e del personale dipendente all’uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse le spese di intermediazione commerciale.

Con l’articolo 5 del provvedimento, vengono definiti, per le aziende che vogliono accedere al c redito d’imposta, i termini per l’invio e i contenuti delle domande, che devono essere corredate dall’“attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”, da cui risulta l’effettività del sostenimento delle spese.
Le istanze devono essere presentate telematicamente al Mibact dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell’agevolazione.

A cura di gabriele Bivona


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