Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015 è stato pubblicato
il
Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo 12 febbraio 2015 recante “Disposizioni applicative
per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi,
agenzie di viaggi e tour operator”.
Il decreto in argpmento è stato emanato in riferimento all’articolo
9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla legge 29
luglio 2014, n. 106 che prevede il riconoscimento, ai fini delle
imposte sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi
ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator in relazione ai costi
sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo
nell’
information technology per migliorare i servizi
turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della
rete, potenziando la qualità dell’offerta ricettiva.
Il provvedimento consta dei seguenti 8 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetti beneficiari del credito d'imposta
- Art. 3 - Agevolazione concedibile
- Art. 4 - Spese eleggibili al credito d'imposta
- Art. 5 - Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del
credito d'imposta
- Art. 6 - Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
- Art. 7 - Cause di revoca del credito d'imposta
- Art. 8 - Controlli ed eventuali procedure di recupero del
credito d'imposta illegittimamente fruito
Così come disposto all’articolo 2 del provvedimento,
possono
beneficiare dell’agevolazione:
- gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture
alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per
il pernottamento degli ospiti, oppure strutture extra-alberghiere,
come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed &
breakfast
- gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o
ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del
consorzio, delle reti d’impresa, eccetera) a soggetti che
forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio
ristorazione, prenotazioni, trasporto)
- le agenzie di viaggio e tour operator.
Con l’articolo 4 del provvedimento vengono, poi, precisato che le
principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti
gli
impianti wi-fi (sempre che la struttura fornisca ai
clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download), i
siti web con app per la
telefonia mobile, i
programmi e sistemi informatici che
favoriscono la
vendita diretta di servizi e pernottamenti,
spazi web e pubblicità online, consulenze per la comunicazione e
marketing digitale, acquisto di software per agevolare gli utenti
con disabilità, la formazione del titolare e del personale
dipendente all’uso dei nuovi strumenti telematici. Restano escluse
le spese di intermediazione commerciale.
Con l’articolo 5 del provvedimento, vengono definiti, per le
aziende che vogliono accedere al c redito d’imposta,
i termini
per l’invio e i contenuti delle domande, che devono essere
corredate dall’“attestazione rilasciata dal presidente del Collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero
dal responsabile del centro di assistenza fiscale”, da cui risulta
l’effettività del sostenimento delle spese.
Le istanze devono essere presentate telematicamente al Mibact dal
1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno
inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il ministero
definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto).
Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare
la domanda, il ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento
(con indicazione del credito spettante) o il diniego
dell’agevolazione.
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