PROCEDURE DI INFRAZIONE UE CONTRO L’ITALIA

29/03/2007

Come definisce l’articolo 1, comma a), della Direttiva 93/37/CEE gli “appalti pubblici di lavori” sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.
In nessun caso un contratto di appalto di lavori pubblici può essere aggiudicato mediante le procedure del Project Financing. Proprio per questo motivo, l’Italia è stata deferita dalla Commissione alla Corte di Giustizia Europea per violazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici nella procedura seguita dal Comune di L'Aquila per aggiudicare un appalto inerente alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di una linea tranviaria per il trasporto pubblico.

Secondo quanto il parere della Commissione, il contratto in questione deve essere qualificato come contratto di lavori pubblici e non come concessione di lavori pubblici. Ebbene l'aggiudicazione di un contratto di lavori pubblici tramite la procedura del "project financing", che è riservata alle concessioni di lavori, costituisce una violazione della Direttiva 93/37/CEE.

La stessa Commissione ha, inoltre, denunciato la modifica delle condizioni per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico in questione dopo la pubblicazione del bando di gara, in particolare in ordine alla classificazione dei lavori da eseguire, con la violazione dei principi del trattato CE, in particolare quelli di trasparenza e non discriminazione, poiché non tutti gli operatori interessati e qualificati hanno potuto partecipare alla gara d'appalto. Se entro due mesi l’Italia non fornirà risposte soddisfacenti a Bruxelles, si troverà alla sbarra della Corte di giustizia europea.

A cura di Gianluca Oreto


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