Come definisce l’articolo 1, comma a), della Direttiva 93/37/CEE
gli “appalti pubblici di lavori” sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione
aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera oppure
l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.
In nessun caso un contratto di appalto di lavori pubblici può
essere aggiudicato mediante le procedure del Project Financing.
Proprio per questo motivo, l’Italia è stata deferita dalla
Commissione alla Corte di Giustizia Europea per violazione della
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici nella
procedura seguita dal Comune di L'Aquila per aggiudicare un appalto
inerente alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di
una linea tranviaria per il trasporto pubblico.
Secondo quanto il parere della Commissione, il contratto in
questione deve essere qualificato come contratto di lavori pubblici
e non come concessione di lavori pubblici. Ebbene l'aggiudicazione
di un contratto di lavori pubblici tramite la procedura del
"project financing", che è riservata alle concessioni di lavori,
costituisce una violazione della Direttiva 93/37/CEE.
La stessa Commissione ha, inoltre, denunciato la modifica delle
condizioni per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico in questione
dopo la pubblicazione del bando di gara, in particolare in ordine
alla classificazione dei lavori da eseguire, con la violazione dei
principi del trattato CE, in particolare quelli di trasparenza e
non discriminazione, poiché non tutti gli operatori interessati e
qualificati hanno potuto partecipare alla gara d'appalto. Se entro
due mesi l’Italia non fornirà risposte soddisfacenti a Bruxelles,
si troverà alla sbarra della Corte di giustizia europea.
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