In riferimento alle
linee guida per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria contenute nella
determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 parlerò oggi
dell’Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000
Euro.
L’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 Euro è
trattato nelle linee guida al paragrafo 2 ma, in verità, per
l’affidamento di tali servizi è possibile definire due subcategorie
e precisamente quelli di importo inferiore a 40.000 euro e quelli
di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro.
Affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro - Nelle linee
guida viene precisato che, nel caso in cui l’importo a base d’asta
dell’affidamento del servizio di architettura e di ingegneria sia
inferiore a 40.000 Euro, così come disposto dall’articolo 125,
comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
Per altro la possibilità dell’affidamento diretto è richiamata
anche nell’articolo 267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010 in
cui viene precisato che tali affidamenti devon rispettare,
comunque, le norme di cui all’articolo 125, comma 10 del codice e,
quindi, nei casi di :
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in
corso
- prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei
relativi contratti
- urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili
Nelle linee guida viene, anche richiamata la determinazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e fornuture n. 8/2011 che tratta, al paragrafo 2, gli
affidamenti diretti e cita l’evidente mancato coordinamento delle
norme del Codice (art. 125, comma 11 in cui si parla di 40.000
Euro) con quelle del Regolamento (art. 267, comma 10 in cui la
soglia è quella originaria di 20.000 Euro), su cui l’Autorità
auspicava un intervento del legislatore mai verificatosi. Nelle
more, in applicazione dei principi generali che disciplinano i
rapporti tra fonti normative diverse, l’Autorità ha ritenuto che a
seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le
correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del
d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non
anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a
quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore
della soglia di cui all’art. 267, comma 10, del Regolamento deve
essere raccordato con quello indicato nell’art. 125, comma 11,
ultimo periodo, del Codice.
In ogni caso per l’affidamneto di servizi di importo inferiore a
40.000, nei casi dettagliatamente dettati dall’articolo 125, comma
10 del Codice dei contratti, il responsabile del procedimento
negozia, con l’operatore economico cui si intende affidare la
commessa, la percentuale di ribasso sulla prestazione.
Affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro -
Nel caso di importo compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, in
riferimento all’articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di colluado possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del
procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
individuata all’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti e con
invito ad almeno cinque concorrenti, salva la facoltà della
stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o
ristrette.
Relativamente agli incarichi al di sotto di 100.000 Euro ulteriori
indicazioni sono contenute nell’articolo 267 del Regolamento n.
207/2010 in cui, al comma 2, è precisato che la scelta dei soggetti
da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori
economici, all’uopo costituiti, ovvero sulla base di indagini di
mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il pieno
rispetto del principio di rotazione.
Nelle linee guida viene precisato che, così come indicato dall’art.
267, co. 3 del Regolamento n. 207/2010, per il rispetto del
principio di trasparenza, è necessario che all’istituzione
dell’elenco di operatori economici si arrivi dopo un’adeguata
pubblicità, secondo le modalità di cui all’art. 124, comma 5, del
Codice dei contratti, mediante un avviso contenente criteri e
requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo
esemplificativo:
- il richiamo a quanto disposto dall’art. 253, del Regolamento,
che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come
componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi
inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di
offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo
importo totale;
- la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al
professionista con le tipologie progettuali previste
dall’amministrazione, così come individuate in sede di
programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da
realizzare.
Nell’avviso le stazioni appaltanti devono indicare l’articolazione
dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da
progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere
l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito
minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si
intende suddividere l’elenco.
Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento
periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di
pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai
professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di
iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da
pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli
operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in
possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o
individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti
deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da
invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e
proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.
L’Autorità ricorda, poi, nella scelta degli operatori economici da
invitare, sia essa effettuata mediante l’elenco o tramite indagini
di mercato, la grande importanza del rispetto dei principi generali
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità richiamati
dall’art. 267, co. 2, del Regolamento.
Per ultimo, nelle linee guida è precisato che:
- nell’avviso di selezione devono essere indicati i requisiti
minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al
professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate
negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di una
esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo
dell’incarico;
- la scelta dell’affidatario, così come disposto dall’articolo
267, comma 9 del Regolamento n. 207/2010, debba essere resa nota
mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti
informatici di cui all’art. 66, conna 7, del Codice dei contratti,
entro un termine non superiore a quello indicato nell’art. 65,
comma. 1 dello stesso Codice.
Il prossimo articolo riguarderà l’affidamenti di incarichi con
importo a base d’asta superiore a 100.000 Euro.
© Riproduzione riservata