Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del
29 marzo scorso, sono stati pubblicati due decreti del ministero
dell’Interno precisamente:
- il decreto 16 febbraio 2007 recante “Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione”;
- il decreto 9 marzo 2007 recante “Prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Il primo decreto che consta di cinque articoli e di 4 allegati si
applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è
prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della
sicurezza in caso d’incendio delle opere in cui sono inseriti.
Deve essere considerato “prodotto da costruzione” o “prodotto”
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione mentre
le “opere da costruzione” o “opere” comprendono gli edifici e le
opere di ingegneria civile.
I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base
alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli
e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A al decreto.
I successivi articoli del decreto precisano che:
- i prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della
Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti
l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in
elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di
resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto,
se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche
di prodotto;
- gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la
classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati
ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai
regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione
redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro
dell’interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza
al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2, commi 4, 5, 6 del
decreto.
L’articolo 5 contiene le norme transitorie mentre gli allegati B, C
e D:
- le modalità per la classificazione in base ai risultati di
prove;
- le modalità per la classificazione in base ai risultati di
calcoli;
- le modalità per la classificazione in base a confronti con
tabelle.
Il successivo decreto 9 marzo 2007 che consta di quattro articoli e
di un unico allegato stabilisce i criteri per determinare le
prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le
quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente
stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni del decreto devono essere applicate alle attività i
cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del parere di
conformità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva all’entrata
in vigore del decreto stesso.
Gli articoli 2, 3 del decreto definiscono, poi, gli obiettivi, le
strategia e le responsabilità e le disposizioni tecniche che sono
contenute nell’allegato.
Per ultimo l’articolo 4 detta abrogazioni e disposizioni
finali.
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