Mentre in Commissione Lavori Pubblici del Senato si discute il
disegno di legge per la riforma del codice degli appalti e la
possibilità, tra le altre cose, di limitare il ricorso all'appalto
integrato, visto dalle professioni tecniche un male per la qualità
delle opere, gli Ordini provinciali degli Architetti e degli
Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno ricorso al TAR
per annullare il bando di gara pubblicato dalla Regione Valle
d'Aosta
"Affidamento, previa acquisizione in gara del progetto
definitivo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei
lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in
regione Tzamberlet in Comune di Aosta" per presunte violazioni
di legge.
In particolare, il ricorso al TAR è stato presentato dopo il non
accoglimento da parte della Regione Valle d'Aosta delle
osservazioni già mosse dagli Ordini in relazione alla
configurazione integrata del bando, che prevede che il progetto
definitivo e quello esecutivo siano predisposti sulla sola base del
progetto preliminare. Oltre a questo, gli Ordini hanno evidenziato:
- la richiesta da parte dell'Amministrazione committente di non
eseguire la progettazione dei componenti relativi alla sicurezza
dell'edificio, non contemplando quindi le misure antisismiche e
antincendio;
- la mancata indicazione dei criteri in base ai quali sarà
effettuata la scelta tra le diverse offerte;
- l'indicazione di requisiti di accesso lesivi dei principi di
libera concorrenza, poiché restringono il numero dei potenziali
concorrenti.
Il ricorso è stato presentato per l'annullamento del bando di gara
avente ad oggetto
"affidamento, previa acquisizione in gara del
progetto definitivo, della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso
scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di
Aosta". In particolare, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha
indetto il bando per acquisire, con presentazione del progetto
definitivo in sede di gara da parte di ciascun partecipante, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. L'importo
dell'appalto integrato di lavori e progettazione è di euro
20.545.500,00, euro 19.627.000,00 per i lavori, euro 554.500,00 per
la progettazione e euro 363.000,00 per gli oneri della sicurezza
(
accedi al bando integrale).
Di seguito i
principali motivi del ricorso nel
dettaglio.
1) Dall'esame del progetto preliminare e anche solo dall'esame
dell'elenco delle tavole che lo compongono, risulta evidente che
l'Amministrazione ha fatto predisporre un progetto a base di gara
non completo. Vi sono molte carenze ma la più grave, alla luce del
fatto che è una scuola, risulta che non è stata predisposta la
completa progettazione preliminare antincendio. Nel merito si può
dire che non sono certo sufficienti le tavole relative all'impianto
di spegnimento, in quanto manca la progettazione antincendio nel
suo complesso con la definizione delle compartimentazioni,
l'indicazione delle vie di esodo e in generale il rispetto della
normativa specifica di prevenzione degli incendi. A conferma della
indeterminatezza e incompletezza delle scelte e obiettivi vi è la
circostanza che nel capitolato è prevista una modifica sostanziale,
non prevista nel progetto preliminare, da effettuare nel progetto
definitivo con la "realizzazione di un palestrino da destinare ad
attività motorie in luogo delle gradinate della palestra" Trattasi
di una modifica non solo strutturale, ma anche nella destinazione
d'uso. E' evidente, peraltro, che come è stato rilevato dalla
Autorità Nazionale Anti Corruzione l'eccessiva indeterminatezza del
progetto preliminare, consente che lo stesso venga stravolto in
sede di offerta senza che sia assicurata un'adeguata comparabilità
tra le diverse proposte che saranno presentate dalle imprese
offerenti, lasciando, inoltre, eccessiva discrezionalità nella
valutazione delle offerte e quindi margini al rischio di
interferenze non lecite nella scelta del vincitore. Il rischio
evidente, segnalato dalla stessa ANAC è "l'ammissione di varianti
in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni"
2) Violazione delle norme che regolano i compensi da porre a base
di gara con una errata valutazione delle prestazioni da svolgere.
La determinazione del compenso per l'attività di progettazione
definitiva è palesemente errata e contrasta con quanto al riguardo
l'Autorità Nazione Anticorruzione ha ribadito nella recente
determinazione n. 4/2015. Ma l'aspetto più grave, per una scuola, è
che sono state omesse prestazioni che sono in concreto necessarie
rispetto all'opera da progettare ed essenziali per un corretto
progetto definitivo quali la relazione sismica prescritta dall'art
26 d.p.r. 207/2010; e la progettazione antincendio prescritta dal
D.M. 16/02/1982. La pretesa di giustificare la scelta di
"semplificare la documentazione" relativa alla progettazione
definitiva e non riconoscere prestazioni professionali necessarie
alla elaborazione del progetto definitivo per non gravare i
concorrenti è illogica e contraddittoria. L'Amministrazione
dimentica che non si tratta di "documentazione" da allegare al
progetto, ma di parti integranti e costitutive del progetto che
deve essere inteso nella sua unitarietà. Il progetto definitivo non
può essere semplificato rispetto a quanto prescritto dal Codice
degli appalti e dal d.p.r. 207/2010. Si osservi che, tale pretesa
"semplificazione" incide su due oggetti che sono comunemente più
delicati nell'ambito di una costruzione scolastica che sono:
l'aspetto strutturale (si ricorda che tutto lo sviluppo della
normativa sismica è conseguenza del crollo della scuola di San
Giuliano di Puglia nel 2002) e l'aspetto antincendio sul quale
qualsiasi genitore di uno studente vorrebbe un eccesso di
progettazione, nessuno sconto e sicuramente non una
semplificazione. Si fa presente che la pretesa dell'Amministrazione
di riservarsi di acquisire alcuni elementi della progettazione al
di fuori dell'appalto, con l'affidamento di uno o più servizi a
parte è illegittimo e non è consentita da alcuna norma la
scomposizione del progetto definitivo.
3) Violazione di aspetti su criteri di valutazione. Nel bando e nel
disciplinare non sono in alcun modo indicati i criteri in base ai
quali verrà effettuata la scelta tra le diverse offerte, vengono
indicati sei elementi in base ai quali verrà effettuata la
valutazione, ma non vi è, per nessuno di tali elementi alcuna
indicazione sui criteri con cui, rispetto ad ciascun elemento, le
diverse offerte verranno valutate e comparate tra loro. L'unico
degli elementi che pare farvi riferimento è quello costituito dalla
"prestazione energetica globale degli edifici, coerenza del sistema
edificio/impianti e del relativo sistema di controllo e soluzioni
realizzabili che diano evidenza dell'evoluzione tecnica e
tecnologica che aumentino i parametri di interesse generale per
l'efficienza del polo scolastico" Non viene indicato in alcun modo
con quali criteri gli elementi in essa contenuti ed espressi
verranno valutati. Si osservi che non è stata fatta neppure una
distinzione tra efficienza energetica, coerenza del sistema
edificio/impianti e relativo sistema di controllo, e soluzioni
realizzabili che che diano evidenza dell'evoluzione tecnica e
tecnologica. Sono stati indicati, in un coacervo indistinto,
elementi tra loro ben diversi che ben potrebbero essere oggetto di
sub criteri. Trattasi di un vizio di assoluta evidenza, rispetto al
quale sia da parte della giurisprudenza sia da parte dell'ANAC sono
state mosse più volte censure. E' stata più volte evidenziata la
necessita di puntuali e stringenti criteri di valutazione, per
limitare il potere discrezionale della commissione di gara e
dell'Amministrazione.
4) Violazione di alcuni aspetti legati alla più ampia
partecipazione. Le disposizioni del bando sui requisiti di accesso,
per come sono articolate, sono gravemente lesive del
favor
partecipationis e dei principi di libera concorrenza, parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità
di cui ed è palese la discriminazione nei confronti della tipologia
media degli studi professionali di progettazione italiani. I
requisiti di ammissione richiesti per i raggruppamenti temporanei
incontrano difatti il limite della ragionevolezza e
proporzionalità, che, con specifico riferimento all'oggetto
dell'appalto e alle sue caratteristiche particolari, restringono il
numero dei potenziali concorrenti.
Vi terremo informati sugli sviluppi del ricorso.
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