Appalto Integrato, ricorso al TAR contro un bando della Regione Valle d'Aosta

20/04/2015

Mentre in Commissione Lavori Pubblici del Senato si discute il disegno di legge per la riforma del codice degli appalti e la possibilità, tra le altre cose, di limitare il ricorso all'appalto integrato, visto dalle professioni tecniche un male per la qualità delle opere, gli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno ricorso al TAR per annullare il bando di gara pubblicato dalla Regione Valle d'Aosta "Affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta" per presunte violazioni di legge.

In particolare, il ricorso al TAR è stato presentato dopo il non accoglimento da parte della Regione Valle d'Aosta delle osservazioni già mosse dagli Ordini in relazione alla configurazione integrata del bando, che prevede che il progetto definitivo e quello esecutivo siano predisposti sulla sola base del progetto preliminare. Oltre a questo, gli Ordini hanno evidenziato:
  • la richiesta da parte dell'Amministrazione committente di non eseguire la progettazione dei componenti relativi alla sicurezza dell'edificio, non contemplando quindi le misure antisismiche e antincendio;
  • la mancata indicazione dei criteri in base ai quali sarà effettuata la scelta tra le diverse offerte;
  • l'indicazione di requisiti di accesso lesivi dei principi di libera concorrenza, poiché restringono il numero dei potenziali concorrenti.

Il ricorso è stato presentato per l'annullamento del bando di gara avente ad oggetto "affidamento, previa acquisizione in gara del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in Comune di Aosta". In particolare, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha indetto il bando per acquisire, con presentazione del progetto definitivo in sede di gara da parte di ciascun partecipante, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. L'importo dell'appalto integrato di lavori e progettazione è di euro 20.545.500,00, euro 19.627.000,00 per i lavori, euro 554.500,00 per la progettazione e euro 363.000,00 per gli oneri della sicurezza (accedi al bando integrale).

Di seguito i principali motivi del ricorso nel dettaglio.

1) Dall'esame del progetto preliminare e anche solo dall'esame dell'elenco delle tavole che lo compongono, risulta evidente che l'Amministrazione ha fatto predisporre un progetto a base di gara non completo. Vi sono molte carenze ma la più grave, alla luce del fatto che è una scuola, risulta che non è stata predisposta la completa progettazione preliminare antincendio. Nel merito si può dire che non sono certo sufficienti le tavole relative all'impianto di spegnimento, in quanto manca la progettazione antincendio nel suo complesso con la definizione delle compartimentazioni, l'indicazione delle vie di esodo e in generale il rispetto della normativa specifica di prevenzione degli incendi. A conferma della indeterminatezza e incompletezza delle scelte e obiettivi vi è la circostanza che nel capitolato è prevista una modifica sostanziale, non prevista nel progetto preliminare, da effettuare nel progetto definitivo con la "realizzazione di un palestrino da destinare ad attività motorie in luogo delle gradinate della palestra" Trattasi di una modifica non solo strutturale, ma anche nella destinazione d'uso. E' evidente, peraltro, che come è stato rilevato dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione l'eccessiva indeterminatezza del progetto preliminare, consente che lo stesso venga stravolto in sede di offerta senza che sia assicurata un'adeguata comparabilità tra le diverse proposte che saranno presentate dalle imprese offerenti, lasciando, inoltre, eccessiva discrezionalità nella valutazione delle offerte e quindi margini al rischio di interferenze non lecite nella scelta del vincitore. Il rischio evidente, segnalato dalla stessa ANAC è "l'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni"
2) Violazione delle norme che regolano i compensi da porre a base di gara con una errata valutazione delle prestazioni da svolgere. La determinazione del compenso per l'attività di progettazione definitiva è palesemente errata e contrasta con quanto al riguardo l'Autorità Nazione Anticorruzione ha ribadito nella recente determinazione n. 4/2015. Ma l'aspetto più grave, per una scuola, è che sono state omesse prestazioni che sono in concreto necessarie rispetto all'opera da progettare ed essenziali per un corretto progetto definitivo quali la relazione sismica prescritta dall'art 26 d.p.r. 207/2010; e la progettazione antincendio prescritta dal D.M. 16/02/1982. La pretesa di giustificare la scelta di "semplificare la documentazione" relativa alla progettazione definitiva e non riconoscere prestazioni professionali necessarie alla elaborazione del progetto definitivo per non gravare i concorrenti è illogica e contraddittoria. L'Amministrazione dimentica che non si tratta di "documentazione" da allegare al progetto, ma di parti integranti e costitutive del progetto che deve essere inteso nella sua unitarietà. Il progetto definitivo non può essere semplificato rispetto a quanto prescritto dal Codice degli appalti e dal d.p.r. 207/2010. Si osservi che, tale pretesa "semplificazione" incide su due oggetti che sono comunemente più delicati nell'ambito di una costruzione scolastica che sono: l'aspetto strutturale (si ricorda che tutto lo sviluppo della normativa sismica è conseguenza del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002) e l'aspetto antincendio sul quale qualsiasi genitore di uno studente vorrebbe un eccesso di progettazione, nessuno sconto e sicuramente non una semplificazione. Si fa presente che la pretesa dell'Amministrazione di riservarsi di acquisire alcuni elementi della progettazione al di fuori dell'appalto, con l'affidamento di uno o più servizi a parte è illegittimo e non è consentita da alcuna norma la scomposizione del progetto definitivo.
3) Violazione di aspetti su criteri di valutazione. Nel bando e nel disciplinare non sono in alcun modo indicati i criteri in base ai quali verrà effettuata la scelta tra le diverse offerte, vengono indicati sei elementi in base ai quali verrà effettuata la valutazione, ma non vi è, per nessuno di tali elementi alcuna indicazione sui criteri con cui, rispetto ad ciascun elemento, le diverse offerte verranno valutate e comparate tra loro. L'unico degli elementi che pare farvi riferimento è quello costituito dalla "prestazione energetica globale degli edifici, coerenza del sistema edificio/impianti e del relativo sistema di controllo e soluzioni realizzabili che diano evidenza dell'evoluzione tecnica e tecnologica che aumentino i parametri di interesse generale per l'efficienza del polo scolastico" Non viene indicato in alcun modo con quali criteri gli elementi in essa contenuti ed espressi verranno valutati. Si osservi che non è stata fatta neppure una distinzione tra efficienza energetica, coerenza del sistema edificio/impianti e relativo sistema di controllo, e soluzioni realizzabili che che diano evidenza dell'evoluzione tecnica e tecnologica. Sono stati indicati, in un coacervo indistinto, elementi tra loro ben diversi che ben potrebbero essere oggetto di sub criteri. Trattasi di un vizio di assoluta evidenza, rispetto al quale sia da parte della giurisprudenza sia da parte dell'ANAC sono state mosse più volte censure. E' stata più volte evidenziata la necessita di puntuali e stringenti criteri di valutazione, per limitare il potere discrezionale della commissione di gara e dell'Amministrazione.
4) Violazione di alcuni aspetti legati alla più ampia partecipazione. Le disposizioni del bando sui requisiti di accesso, per come sono articolate, sono gravemente lesive del favor partecipationis e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui ed è palese la discriminazione nei confronti della tipologia media degli studi professionali di progettazione italiani. I requisiti di ammissione richiesti per i raggruppamenti temporanei incontrano difatti il limite della ragionevolezza e proporzionalità, che, con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche particolari, restringono il numero dei potenziali concorrenti.
Vi terremo informati sugli sviluppi del ricorso.

A cura di Gabriele Bivona


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