La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali nella seduta del
29 marzo scorso, dopo l’esame preliminare del 15 marzo scorso, ha
reso il proprio parere sullo schema di Decreto correttivo del
Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), conformemente all’iter
previsto dalla Legge n. 308/2004.
Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12
ottobre 2006, ha approvato un secondo decreto correttivo del D.lgs.
n. 152/2006, trasmettendolo alla Conferenza Unificata per il
previsto parere.
Il Governo procederà adesso con carattere di urgenza, sia per
recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti
Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo
decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni
del codice ambientale al diritto comunitario, in materia di risorse
idriche nonché, soprattutto, di rifiuti, anche per determinare la
chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato
pendenti nei confronti dell’Italia ed evitare così il rischio di
pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia.
Il parere, dopo le critiche mosse in un primo momento dalle
Regioni, è risultato favorevole grazie alla manifestazione di
disponibilità del Ministro dell’ambiente ad accogliere alcune delle
richieste di modifica avanzate dalla Conferenza.
In particolare, per quanto di interesse del settore, gli aspetti
modificati riguardano:
- il mantenimento dell’attuale disciplina per il deposito
temporaneo;
- la possibilità di reimpiego in altro sito delle terre e rocce
da scavo ed una disciplina specifica semplificata per le opere non
soggette a VIA;
- il mantenimento dell’attuale disciplina per il trasporto di
rifiuti propri.
Le modifiche apportate al testo sono da valutarsi, in linea
generale, positivamente sebbene un giudizio completo potrà darsi
solo quando verranno emanati i regolamenti attuativi previsti per
la disciplina del riutilizzo dei materiali da scavo e del trasporto
in contro proprio.
Si prospetta, tra l’altro l’urgenza di modificare alcune
disposizioni in materia di rifiuti contenute nella parte IV del
D.lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, occorre rielaborare la
nozione di rifiuto - sulla quale incombe una procedura di
infrazione della Corte di Giustizia europea - in modo meno
restrittivo, unitamente alla nozione di “materia prima secondaria”,
la quale è attualmente eccessivamente ampia, consentendo di
escludere, per tale via, dalla disciplina del “rifiuto” sostanze ed
oggetti che, ai sensi della normativa comunitaria, avrebbero dovuto
invece essere considerati rifiuti.
E’ altresì necessario, fra l’altro, abrogare l’art. 182, comma 8,
del D.lgs. n. 152/2006, per eliminare la possibilità di smaltire
una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli
impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di
previsione assolutamente contraria alla normativa comunitaria sulle
acque reflue urbane che mira a salvaguardare queste ultime da
processi di eutrofizzazione. Ancora, è senza dubbio urgente
intervenire sulla definizione di terre e rocce da scavo, troppo
ampia, modificando l’art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto
richiesto dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza
Unificata.
Il provvedimento sul quale hanno espresso parere favorevole le
Regioni e parere favorevole subordinato all’accoglimento di
emendamenti l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM passa ora al Parlamento per
l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
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