Parlando di
dispositivi di ancoraggio e delle relative norme
tecniche che li regolamentano, ci si accorge che gli stessi sono
stati oggetto di molteplici rivisitazioni con la creazione di
piccole sacche di incomprensibilità alimentate da scarsa chiarezza
ed assoluta assenza di certezza.
E' indubbio che parlando di dispositivi di ancoraggio la norma
principale è stata la UNI EN 795 che, nelle varie versioni emanate
e successivamente ritirate per essere rimpiazzate con altre nuove
versioni, ha regolamentato i dispositivi di ancoraggio idonei a
fronteggiare il rischio di caduta dall'alto durante l'esecuzione
dei lavori sulle copertura dei fabbricati.
NUMERO NORMA |
TITOLO |
PERIODO |
UNI EN 795:1998 |
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
ancoraggio - Requisiti e prove |
31/05/1998 ? 01/12/2002 |
UNI EN 795:2002 |
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
ancoraggio - Requisiti e prove |
01/12/2002 ? 04/12/2012 |
UNI EN 795:2012 |
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute -
Dispositivi di ancoraggio |
IN VIGORE DAL 04/12/2012 |
La versione del 1998, in lingua italiana derivata dalla versione
originaria del luglio 1996, venne aggiornata con la versione del
2002 in recepimento anche dell'allegato A1 del 2000 di
aggiornamento sulla versione originaria.
La versione 2002
La versione 2002 della norma UNI EN 795 specificava i requisiti, i
metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di
dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto,
ed in sintesi prevedeva:
- Che i dispositivi fossero suddivisi in classi (A1, A2, B, C, D
ed E);
- che i dispositivi potessero essere installati in maniera
permanente sulle coperture degli edifici;
- che i dispositivi potessero essere utilizzati, solo per alcune
classi di dispositivo, da più operatori contemporaneamente.
I dispositivi di ancoraggio, inoltre, essendo installati in maniera
permanente non erano trasportabili ma erano concepiti per essere
lasciati permanentemente installati in loco, e pertanto ciò
comportava:
- che la manutenzione dei dispositivi fosse a carico del
responsabile del fabbricato (proprietario o amministratore
dell'immobile);
- che trattandosi di elementi incorporati nella costruzione, essi
andavano considerati a tutti gli effetti quali "prodotti da
costruzione", e pertanto, per le disposizioni armonizzate
contenute nel CPD (Regolamento Prodotti da Costruzione UE N.
305/2011) i prodotti in questione dovevano recare la marcatura
CE.
La versione 2012
Con l'introduzione della versione <2012 della norma UNI EN 795
si viene ad operare un taglio netto rispetto al passato che provoca
molte ambiguità e seri dubbi anche in materia di applicabilità
della stessa.
Le novità di valenza fortemente costringente sono:
- la nuova suddivisione in Tipo (A, B, C, D, E) con
l'accorpamento delle vecchie classi A1 ed A2 in un unico Tipo
A;
- la non permanenza del dispositivo;
- il concetto di dispositivo di ancoraggio mono-utente e
quindi di tipo individuale che, in quanto tale, viene ad essere
trattato come vero e proprio DPI.
Tutte queste novità hanno comportato, sin dall'entrata in vigore,
il sopraggiungere di indubbie perplessità legate proprio alla
gestione ed al campo di applicazione dei dispositivi.
Le novità introdotte dalla norma, infatti, comportano:
- che il dispositivo di ancoraggio, adesso considerato comune
DPI, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della
Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n.
475/92 e s.m.i." ed in quanto tale deve essere provvisto della
relativa marcatura CE;
- che la manutenzione dei dispositivi, adesso, poiché trattandosi
di DPI è a carico del datore di lavoro in virtù dell'articolo 77,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 con le successive
modifiche ed integrazioni;
- che il requisito di mobilità, trasportabilità e temporaneità
determina maggiori difficoltà operative poiché debbono sono portati
in loco, messi in opera dal lavoratore secondo istruzioni del
fabbricante e rimossi al termine dell'intervento;
- che la collocazione sulla copertura viene effettuata in maniera
non strutturale ma deve essere tale da consentire la
rimozione/sostituzione del dispositivo senza incidere sugli
elementi strutturali della copertura compreso anche l'eventuale
strato di isolamento.
Per ovviare al requisito di utilizzo singolo del dispositivo
(
mono-utente) è stata introdotta la UNI CEN TS 16415:2013
(norma di specifica tecnica transitoria del gennaio 2013 con
validità fino al gennaio 2016), attraverso la quale, il dispositivo
che risulta essere conforme anche a tale specifica tecnica può
essere utilizzato da più operatori contemporaneamente, ma non
permette comunque di superare il requisito sulla permanente
collocabilità.
Molto importante ai fini di una maggiore comprensione e presa
d'atto sulle problematiche esposte in precedenza è stata
l'emanazione della circolare 13/02/2015 n.3 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali che ha puntualmente chiarito le
differenze in merito ai dispositivi di ancoraggio istallati in
maniera permanente rispetto a quelli istallati in modalità non
permanente.
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