"L'Italia è vicina a un risultato epocale: l'introduzione nel
codice penale dei reati contro l'ambiente. Dopo l'approvazione a
larghissima maggioranza della Camera, segno di grande sensibilità
sul tema da parte del Parlamento, il testo sugli Ecoreati sarà
legge entro fine mese".
Questo il commento di
Gian Luca Galletti, Ministro
dell'Ambiente, al via libera di Montecitorio al ddl Ecoreati che
prevede l'introduzione di nuovi delitti a salvaguardia
dell'ambiente, introducendo pene più gravi rispetto al sistema
sanzionatorio che attualmente punisce la lesione dell'ambiente,
prevalentemente, attraverso contravvenzioni e sanzioni
amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del
2006).
"Senza la zavorra di una norma sbagliata come quella che
vietava la tecnica "Airgun" per le esplorazioni in mare -
ha spiegato Galletti -
il provvedimento è finalmente
pronto all'approvazione definitiva al Senato: sarà un iter spedito,
che partirà già dalla prossima settimana e che in pochi giorni
consegnerà al Paese strumenti di fondamentale importanza per il
contrasto agli scempi del nostro ambiente".
Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera il 26 febbraio
2014 e le modifiche introdotte dal Senato il 5 marzo 2015, il testo
unificato è stato nuovamente approvato con modificazioni dalla
Camera nella seduta del 5 maggio 2015. La modifica apportata dalla
Camera riguarda la soppressione del reato relativo alla ispezione
dei fondali marini (Air Gun).
Il testo esaminato dalla Camera (C. 342 e abb.-B) conferma le
contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente ma aggiunge - con
un nuovo Titolo VI-bis del codice penale - ulteriori fattispecie,
aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno
all'ambiente. Il Titolo prevede cinque nuovi delitti:
- inquinamento ambientale (art. 452-bis), che punisce con
la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro
chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente
«delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del
suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna»; aggravanti di pena sono
previste se l'inquinamento riguarda specifiche aree protette nonché
(art. 452-ter) provochi lesione o morte di una o più persone.
- disastro ambientale (art. 452-quater), che sanziona con
la reclusione da 5 a 15 anni, alternativamente, un'alterazione
irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione
dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti
eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con
riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero
delle persone offese o esposte al pericolo. La nuova norma prevede
una clausola di salvaguardia ("fuori dai casi previsti
dall'articolo 434"), volta a differenziare il disastro ambientale
dal delitto relativo al crollo di costruzioni o altri disastri
dolosi (cd. disastro innominato) che ha finora svolto funzione di
supplenza per la mancanza di uno specifico delitto di disastro
ambientale. Anche il disastro ambientale prevede un'aggravante ove
il danno si produca in specifiche aree protette.
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(art. 452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e
con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di
chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona
materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale,
lo abbandona o se ne disfa illegittimamente»; specifiche aggravanti
sono previste in relazione all'entità del possibile danno per
l'ambiente.
- impedimento del controllo (articolo 452-septies), che
punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisce,
intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e
di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli
esiti.
- omessa bonifica, introdotto dal Senato (art.
452-terdecies), che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con
la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non
provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei
luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla
legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. Un
ulteriore reato - l'ispezione di fondali marini - è stato prima
introdotto dal Senato (art. 452-quaterdecies) e poi soppresso dalla
Camera. Tale reato puniva con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque
utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le
attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate
alla coltivazione di idrocarburi.
Il provvedimento, inoltre, contiene ulteriori misure:
- stabilisce diminuzioni di pena per l'ipotesi colposa di
inquinamento ambientale e di disastro ambientale (art.
452-quinquies) nonché per coloro che collaborano con le autorità ed
evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze
ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-decies);
- prevede un aggravamento di pena per i reati associativi
connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);
- introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-novies
(aggravante ambientale), in base a cui la pena è aumentata quando
un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro
l'ambiente;
- prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei
nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere
(tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di
delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca
dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a
commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art.
452-undecies);
- stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice
debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è
inserita nel Codice dell'ambiente, per il delitto di attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma
4-bis);
- obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al
ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art.
452-duodecies);
- prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini
di prescrizione;
- prevede che alla condanna per tali delitti consegua
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione
al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi
delitti contro l'ambiente;
- coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
- introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per
l'estinzione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi
ambientali ivi previste, collegato all'adempimento da parte del
responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché
al pagamento di una somma di denaro.
Il testo, infine, modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter
della legge n. 150/1992. Tale legge reca la disciplina
sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n.
874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina
sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.
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