Lo scorso 24 Marzo sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 le “
Linee di indirizzo in materia di affidamento di
incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e
continuative” con lo scopo di fornire delle apposite linee di
indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai
dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di
incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata
e continuativa, con l'obiettivo di informare l'attività
amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche
attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.
La nuova normativa elenca i
presupposti essenziali per il
ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo,
sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza
della Corte dei conti, viene specificato che:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e,
altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
- l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere
prestazioni altamente qualificate;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Naturalmente, la reale verifica dei presupposti sopra elencati
assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione
previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova
giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema
normativo prevede un complesso processo di pianificazione e
programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale,
nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di
carattere permanente che temporanea. L'esigenza temporanea di
acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere
fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione
solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli
strumenti gestionali alternativi a disposizione degli
amministratori pubblici.
Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi
finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore,
nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche
amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto
professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha
operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi
occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e
consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e
continuative.
Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse
disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che
dal punto di vista della configurazione giuridica della
fattispecie. Tale approccio essenzialmente è finalizzato a porre
specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di
quelli in forma coordinata e continuativa. Secondo la normativa
vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte
quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente
qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura
occasionale che coordinata e continuativa. Pertanto, soprattutto a
seguito della modifica dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto-legge n. 233 del
2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali
incarichi è comunque determinata in base ai presupposti essenziali
illustrati precedentemente.
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