RIMBORSI IVA ENTRO TRE MESI

04/04/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 marzo 2007 recante: “Individuazione, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” Il Decreto che, individua la categoria di contribuenti che possono beneficiare di una corsia preferenziale per ottenere il rimborso IVA, è destinato sia ai rimborsi annuali che a quelli trimestrali ed arriva in tempo al fine di consentire ai subappaltatori di poter effettuare la richiesta di rimborso del primo trimestre che dovrà essere presentata entro la fine del mese di aprile. La Finanziaria 2007, con la modifica dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, aveva previsto l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria, entro tre mesi, per quei contribuenti individuati con successivi decreti del Ministro dell’Economia e la nuova procedura inizia, in riferimento al Decreto 23 marzo 2007, proprio da quei contribuenti che hanno effettuato prestazioni di subappalto in edilizia ed hanno emesso fatture senza addebito di imponibile. Secondo quanto riportato nel provvedimento possono beneficiare della priorità quei contribuenti che effettuano prestazioni edili derivanti da contratti di subappalto a condizione che : esercitano l’attività da almeno tre anni; che abbiano una eccedenza detraibile, richiesta a rimborso, di importo pari o superiore a 10 mila euro, in caso di rimborso annuale e a 3 mila in caso di rimborso trimestrale; che possiedano un’eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata