Scade il 31 maggio 2015 il termine previsto per richiedere la
deroga del contributo minimo previsto dalla Cassa di Previdenza di
Architetti e Ingegneri (Inarcassa).
Come previsto, infatti, dal Regolamento di Previdenza Inarcassa,
gli architetti e ingegneri liberi professionisti, con esclusione
degli iscritti pensionati e dei beneficiari della contribuzione
agevolata, che prevedono di conseguire nel 2015 un reddito
inferiore a 15.724 euro possono non versare il contributo
soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente
prodotto entro dicembre 2016.
Per il 2015, il CdA Inarcassa ha previsto che la deroga deve essere
richiesta entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via
telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di
Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo
soggettivo minimo".
Appare utile ricordare che la facoltà di deroga può essere
esercitata al massimo per 5 anni, anche non continuativi, nell'arco
dell'intero periodo di iscrizione ad Inarcassa antecedente il
pensionamento. Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà,
l'anzianità previdenziale utile ai fini del diritto a pensione
viene computata sulla base del rapporto tra l'importo del
contributo soggettivo versato, corrispondente al reddito
professionale dichiarato moltiplicato per la percentuale ordinaria
del contributo soggettivo, e l'importo relativo al minimo del
contributo soggettivo dovuto per lo stesso anno, applicato su 365
giorni ed arrotondato al valore superiore del giorno.
La deroga determina, dunque, la diminuzione dell'anzianità
contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in
misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.
Entro i cinque anni successivi a quello per il quale è stata
esercitata la deroga e comunque entro la domanda per l'accesso al
trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la
differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il
contributo soggettivo versato, al fine di assicurarsi l'anzianità
previdenziale dell'anno; l'onere a carico dell'iscritto viene
determinato mediante il Regolamento Riscatti.
I requisiti per poter accedere alla deroga sono i seguenti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la
rateizzazione
bimestrale dei contributi minimi 2015. In tal caso, il piano di
rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione
con il contributo integrativo e il contributo di maternità e
l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30
settembre.
Se l'ammontare del
reddito professionale inserito nella
dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2016 per il 2015),
risulti essere
inferiore a 15.724, verrà generato un MAV per
un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il
31/12/16.
Qualora invece il
reddito professionale dichiarato si
rivelasse
uguale o superiore a € 15.724, verrà generato un
MAV con scadenza 31/12/16 di importo pari al 14,5% del reddito
dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo
contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie
(integrazione obbligatoria).
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