L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture interviene sul problema legato
all’
inapplicabilità della abolizione dei minimi tariffari
con la
determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 recante
“
Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248”.
L’Autorità interviene sul problema visti i numerosi quesiti,
pervenuti da parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi
Professionali e stazioni appaltanti, a seguito dell’entrata in
vigore della legge n.248/2006, di conversione del Decreto Legge n.
223/2006.
Prima di definire le proprie determinazioni l’Autorità ha proceduto
ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti degli Ordini
Professionali, dell’Organizzazione delle Società di Ingegneria e
con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero
della Giustizia ed in particolare, alcuni Ordini Professionali
hanno rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi
inderogabili delle tariffe professionali, disposta dall’articolo 2,
della legge n. 248/06, agli appalti rientranti nell’ambito
applicativo del D.lgs. 163/2006.
Le stazioni appaltanti hanno, invece, rappresentato difficoltà
applicative in relazione alle modalità di valutazione delle offerte
anomale e chiesto chiarimenti circa la possibilità di continuare ad
applicare agli affidamenti in questione il comma 12-bis,
dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente
di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%, segnalando,
inoltre, gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate
applicando la suindicata nuova normativa.
L’Autorità precisa come sia evidente che le disposizioni di cui
all’articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 2 della
legge 248/2006 disciplinano in modo confliggente il regime dei
corrispettivi per le attività libero professionali ed intellettuali
ma, poiché le due fonti normative citate sono di pari grado, ma
emanate in momenti diversi, detta antinomia deve essere risolta
ricorrendo al criterio cronologico previsto dall’articolo 15, delle
disposizioni preliminari del Codice Civile, dalla cui applicazione
deriva che l’articolo 2, del D.L. 223/2006, convertito nella legge
248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute
nel D.lgs. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia
già disciplinata da fonte anteriore (una prima conferma può essere
rilevata nella giurisprudenza in TAR Marche, 19/07/2006, n.
632).
Il Consiglio conclude, quindi, precisando che:
- è dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi
tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si
applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed
architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
- ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo
periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e
l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
- ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente
determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4
aprile 2001, attualmente in vigore;
- è dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma
12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n.
155;
- ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a
100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai
sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno
cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale
numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle
indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione
19.1.2006, n. 1;
- ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000
euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2
e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici
nel regolamento interno per la disciplina dell’attività
contrattuale in economia.
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