Nuovi chiarimenti in arrivo sulle novità introdotte dalla Legge di
stabilità 2015 (legge n. 190/2014) nelle disposizioni Irap. Con la
circolare n. 22/E del 9 giugno 2015,
l'Agenzia fa il punto sulle questioni interpretative sollevate
dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del
costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle
attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle
domande sul credito d'imposta previsto per i contribuenti che non
si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public
utilities e società che ricorrono a contratti di
somministrazione.
Si alle deduzioni Irap per le public utilities, no ai contratti
a termine - Le public utilities, escluse per legge dalle
deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap,
della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in
relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono,
invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la
ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo
indeterminato.
Disco verde per i contratti di somministrazione lavoro - Le
imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile
Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è
possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il
lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a
prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra
impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a
tempo indeterminato).
Il credito d'imposta vale solo per chi non ha dipendenti -
Il credito di imposta (pari al 10% dell'Irap lorda indicata in
dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l'impresa o
il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del
periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti
che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso
dell'anno lavoratori alle proprie dipendenze.
Tfr e fondi dentro il calcolo per la deducibilità - Le quote
di Tfr maturate a partire dall'esercizio 2015 rientrano a pieno
titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale
dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi
a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per
oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al
verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto dello
stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni
precedenti all'entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel
calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel
caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap
deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare
l'imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di
reddito ai sensi dell'art.88 del Tuir.
A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle
Entrate
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