Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40,
“
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese”, viene
semplificato il procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei
mutui immobiliari.
Se il creditore, infatti, è un soggetto autorizzato ad esercitare
attività bancarie o finanziarie, potrà comunicare alla
conservatoria, entro trenta giorni dall’estinzione del mutuo da
parte del cliente, che le rate sono state tutte pagate e questa
provvederà d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Eccezione, ovviamente, per i mutui che non sono ancora stati
estinti e che sono stati prolungati: in questo caso,
l’intermediario finanziario dovrà comunicare all’Agenzia del
Territorio che l’ipoteca permane, essendo l’ipoteca legata al
mutuo.
Bisogna, comunque, distinguere tra estinzione dell’obbligazione e
scadenza dell’obbligazione.
Se, ad esempio, un mutuo ha durata decennale, l’obbligazione dura
dieci anni e se il debitore salda in anticipo il debito,
l’intermediario deve rilasciare quietanza e comunicare, alla
conservatoria, entro 30 giorni che il mutuo è stato estinto in modo
che si possa procedere alla cancellazione automatica dell’ipoteca,
senza il pagamento delle spese (notarili o bancarie).
Se, invece, il debitore estingue alla scadenza dei dieci anni
l’obbligazione, a quella data si verifica anche l’estinzione e si
ha, pure in questo caso, la cancellazione dell’ipoteca.
Se, poi, alla scadenza dell’obbligazione non si è verificata
l’estinzione del debito, allora, così come vengono prolungate le
rate, così viene prolungata l’ipoteca fino alla data effettiva di
estinzione che deve essere comunicata dal creditore alla
conservatoria.
Se il creditore presenta una giustificata motivazione ostativa a
che l’ipoteca non venga estinta allora, entro trenta giorni, deve
comunicarlo al debitore e all’Agenzia del Territorio che
provvederà, poi, alla notazione a margine all’iscrizione
dell’ipoteca stessa.
Trascorsi i trenta giorni dalla scadenza dell’obbligazione, il
conservatore, dopo aver verificato la presenza della comunicazione
dell’estinzione e in mancanza della comunicazione ostativa, procede
d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno
successivo.
In sede di conversione del decreto legge si è anche deciso per la
fase transitoria: le disposizioni, infatti, troveranno applicazione
a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione stessa.
Da questi sessanta giorni decorreranno, poi, i trenta giorni per
poter effettuare le comunicazioni di estinzione dell’obbligazione o
di permanenza dell’ipoteca solo per i mutui, però, estinti dopo
l’entrata in vigore della legge di conversione.
Per i mutui estinti prima di questa data, invece, se l’ipoteca non
è stata ancora estinta, allora i trenta giorni decorrono dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, che deve
essere fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le regole sulla cancellazione automatica
e senza spese, vengono abrogate a partire dal sessantesimo giorno
dell’entrata in vigore della legge di conversione.
È da sottolineare, infine, che queste norme sono valide anche per i
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria.
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