Il Tar del Lazio con la sentenza n. 2454 dello scorso 21 Marzo ha
definitivamente sciolto ogni dubbio circa l’esclusione da un gara
in caso di mancato pagamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici. In particolare, la sentenza rigetta
il ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa dalla
stazione appaltante per la mancata presentazione della
documentazione comprovante il pagamento del contributo per la
partecipazione alle gare d’appalto pubblico.
Ma analizziamo i fatti.
Il 15 Maggio 2006 l’impresa ricorrente aveva presentato istanza di
partecipazione ad una gara, mentre il bollettino di pagamento
presentava la data del 24 Maggio, giorno, quindi, successivo alla
presentazione dell’istanza stessa. Per questo motivo, la stazione
appaltante aveva escluso l’impresa dalla gara. Di contro, l’impresa
appaltante, con il ricorso n. 7264/2006, denunciava la violazione
di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili. In particolare
la società ricorrente contestava la motivazione dell’esclusione in
quanto motivata dalla mancata tempestiva allegazione della ricevuta
attestante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
come disposto dalla deliberazione del 26 gennaio 2006 e riportato
nel bando di gara. Nel ricorso presentato, l’impresa sosteneva,
inoltre, anche l'illegittimità della deliberazione dell'Autorità e
del bando; poiché in contrasto con l'art. 1, commi 64 e 65 della L.
266/05, nonché viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e
mancanza di proporzionalità. Proprio tale difetto dl proporzione
avrebbe dato luogo all’esclusione della ricorrente, disposta
nonostante l'avvenuta tardiva produzione in sede di gara della
ricevuta dell'avvenuto versamento.
L’impresa ha lamentato, inoltre, l'illegittimità della
deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 26 gennaio 2006, che
ha introdotto l'obbligo per i soggetti che intendono partecipare
alle procedure pubbliche di dimostrare al momento di presentazione
dell'offerta di aver versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
Sostiene al riguardo che l'impossibilità di successiva integrazione
della documentazione sia irragionevole ed ecceda i contenuti della
L. 266/05, il cui art. 1, al comma 67, prevede l’obbligo di
versamento del contributo quale condizione di ammissibilità
dell'offerta; secondo la società ricorrente la norma non imporrebbe
affatto che la prova del versamento debba avvenire
obbligatoriamente, e a pena di esclusione, al momento della
presentazione dell'offerta.
Ma le motivazioni dell’impresa non hanno sortito gli effetti
desiderati.
Il ricorso è stato, infatti, considerato non fondato e pertanto
respinto. Dal verbale di gara si evince, infatti, che l'esclusione
della ricorrente è stata disposta per la mancata presentazione
della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del
contributo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Da
quanto emerso è risultato che la ricevuta di pagamento del
contributo all'Autorità di vigilanza non è stata prodotta, né con
l'istanza di partecipazione né nell’ulteriore corso della gara, né
è stato consegnato il bollettino da una delegata.
La produzione della ricevuta è un adempimento elementare in
relazione al quale non vi è alcuna possibilità di integrazione
successiva, come ha chiarito del resto costante giurisprudenza, per
cui la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi
in un'indebita sostituzione della stazione appaltante della
diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura
selettiva, a produrre la completa documentazione pertanto, il
potere integrativo non è estensibile all'ipotesi di presentazione
di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara
(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 aprile 2005, n. 2640).
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