Ok al risarcimento danni per il professionista a cui non è stato
ingiustamente conferito un incarico con assegnazione per
valutazione curriculare.
Lo ha affermato la
Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la
sentenza n. 11794 dell'8 giugno 2015, con la quale ha dato
ragione a un architetto che, per un incarico di progettista
nell'ambito di un progetto di edilizia residenziale pubblica, aveva
fatto ricorso al TAR per la mancata comparazione dei curricula.
Il professionista aveva fatto ricorso al
TAR Calabria che
aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa
dei curricula, ed aveva, anche, nominato un commissario
ad
acta affinché valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che
l'incarico doveva essere conferito allo stesso professionista
perché dotato di un maggior punteggio.
Su appello dell'amministrazione comunale, la
Corte d'Appello di
Catanzaro con sentenza n. 621/2011, riformava in parte la
sentenza di primo grado riconoscendo all'architetto soltanto il
danno emergente, che commisurava agli oneri economici sostenuti per
preparare l'offerta e partecipare alla gara.
L'architetto ha proposto ricorso in Cassazione rilevando la
responsabilità della P.A. in caso di adozione di un provvedimento
amministrativo illegittimo e precisando che precisato in materia di
risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi
pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria
proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente
pretermesso, lo stesso ha diritto all'integrale risarcimento dei
danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel
preferirgli un altro concorrente sempre che risulti accertato che
se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato
vincitore.
Nella sentenza viene, anche, precisato che:
"In materia di
risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi
pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria
proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente
pretermesso, questi ha diritto all'integrale risarcimento dei danni
subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli
un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si
fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore. Nella
quantificazione del danno il giudice dovrà tener conto di tutte le
circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente
che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare
alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere
l'attività professionale, il mancato incremento del curriculum
professionale".
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