Risarcimento danni per mancato conferimento di un incarico professionale

17/06/2015

Ok al risarcimento danni per il professionista a cui non è stato ingiustamente conferito un incarico con assegnazione per valutazione curriculare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza n. 11794 dell'8 giugno 2015, con la quale ha dato ragione a un architetto che, per un incarico di progettista nell'ambito di un progetto di edilizia residenziale pubblica, aveva fatto ricorso al TAR per la mancata comparazione dei curricula.

Il professionista aveva fatto ricorso al TAR Calabria che aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa dei curricula, ed aveva, anche, nominato un commissario ad acta affinché valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che l'incarico doveva essere conferito allo stesso professionista perché dotato di un maggior punteggio.

Su appello dell'amministrazione comunale, la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 621/2011, riformava in parte la sentenza di primo grado riconoscendo all'architetto soltanto il danno emergente, che commisurava agli oneri economici sostenuti per preparare l'offerta e partecipare alla gara.

L'architetto ha proposto ricorso in Cassazione rilevando la responsabilità della P.A. in caso di adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo e precisando che precisato in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, lo stesso ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente sempre che risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore.

Nella sentenza viene, anche, precisato che: "In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore. Nella quantificazione del danno il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del curriculum professionale".

A cura di Gabriele Bivona


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