Le società consorziate operanti nel settore edile applicano il
“reverse charge” (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) nella
fatturazione delle prestazioni effettuate nei confronti del
consorzio, nell’ipotesi in cui il consorzio stesso agisca in veste
di subappaltatore dei lavori e applichi il meccanismo
dell’inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti
dell’appaltatore principale (o subappaltatore).
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n.19/E del 4 aprile 2007, che recepisce quanto
evidenziato dall’ANCE in ordine alle difficoltà operative derivanti
dall’applicazione del “reverse charge” in caso di affidamento in
subappalto di lavori edili ad un consorzio che agisce in nome
proprio e per conto delle consorziate (con mandato senza
rappresentanza).
La questione derivava dai precedenti chiarimenti emanati dalla
stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n.37/E del 29
dicembre 2006. In tal ambito, si precisava che, nell’ipotesi in cui
il consorzio affidasse l’esecuzione dei lavori ai soci, le
prestazioni effettuate dalle società consorziate restavano
assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalità di applicazione
del tributo, mentre i consorzi erano tenuti ad applicare l’IVA
mediante il meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni rese
a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti
di subappalto.
Tale procedura avrebbe certamente determinato un’eccedenza di
credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo l’IVA
dall’appaltatore, non avrebbe potuto compensare l’imposta pagata
alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di
recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura
associativa viene meno al termine dei lavori.
Con l’obiettivo di superare tale difficoltà, con la presente
Circolare 19/E/2007, l’Amministrazione ha in sostanza introdotto un
criterio di “trasparenza”, in base al quale nei rapporti tra le
singole imprese ed il consorzio si rende applicabile la stessa
modalità di fatturazione che regola il rapporto tra il consorzio e
l’appaltatore.
Di conseguenza, in presenza di un consorzio subappaltatore che
agisce in nome proprio e per conto delle consorziate, in virtù di
un mandato senza rappresentanza:
- il consorzio fattura direttamente[1] all’appaltatore principale
(o subappaltatore) con il meccanismo del “reverse charge”;
- ciascuna impresa consorziata fattura al consorzio le
prestazioni a questo rese con il meccanismo del “reverse charge”,
sempreché tali prestazioni rientrino nell’ambito applicativo
dell’inversione contabile di cui all’art.17, comma 6 del D.P.R.
633/1972.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria afferma che le
prestazioni sin qui rese dalle imprese consorziate al consorzio
senza applicazione del meccanismo del “reverse-charge”, in
ottemperanza alle indicazioni fornite con la Circolare n.37/E/2006,
devono essere comunque considerate regolarmente fatturate, sulla
base del criterio del legittimo affidamento, ai sensi dell’art.10,
comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del
contribuente). Pertanto, in questi casi non saranno né irrogate
sanzioni né richiesti interessi.
Fonte: Associazione nazionale costruttori edili
[1] A tal proposito, vedasi anche R.M. 4 agosto 1987, n. 460437 e
R.M. 5 gennaio 1985, n.399932
© Riproduzione riservata