Entra in vigore oggi l'obbligo per tutti gli edifici di nuova
costruzione e ristrutturati di avere la predisposizione per la
banda larga.
Lo ha previsto il
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
(c.d.
Sblocca Italia) convertito dalla
legge di
conversione 11 novembre 2014, n. 164 che con l'
art.
6-ter (
Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica) ha aggiunto al
D.P.R. n. 380/2001 l'
art. 135-bis titolato
Norme per
l'infrastrutturazione digitale degli edifici.
Il nuovo articolo ha previsto che tutti gli edifici di nuova
costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono
presentate dopo l'1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con
un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da
impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai
punti terminali di rete.
Lo stesso obbligo si applica, sempre a decorrere dall'1 luglio
2015, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si
intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli
edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso
ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso
dell'edificio con il punto terminale di rete.
Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015
devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso
obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di
opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un
permesso di costruire (articolo 10, D.P.R. n. 380/2001). Per punto
di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o
all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a
fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta
per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici equipaggiati della banda larga possono beneficiare, ai
fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile,
dell'etichetta volontaria e non vincolante di
"edificio
predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da
un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto
previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
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