La sentenza del Tar Lazio n. 2454 del 21 marzo 2007, afferma che
l’impresa, che intenda partecipare ad una pubblica gara, deve
esibire la ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo
dovuto all’Autorità, in sede di presentazione dell’offerta, a pena
della sua esclusione dalla procedura di gara. Pertanto, la data del
versamento riportata sulla ricevuta non può essere successiva alla
data di presentazione dell’offerta.
La legge n. 266/2005, articolo 1, comma 67, prevede, infatti,
l’obbligo di detto versamento quale condizione di ammissibilità
dell’offerta e l’Autorità, nelle proprie deliberazioni del 26
gennaio 2006 e del 10 gennaio 2007, in conformità a detta
previsione, ha precisato che “la verifica della sussistenza della
predetta condizione di ammissibilità deve venire operata, come di
prassi, attraverso la produzione tempestiva della ricevuta di
versamento, a pena dell’esclusione dell`offerta”.
L’Autorità, inoltre, aggiornando ancora lo scorso 20 marzo le sue
“
Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da
soggetti pubblici e privati”, precisa che “A comprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta
la ricevuta in originale del versamento.........”
La sentenza del Tar Lazio, afferma anche che “la Commissione
aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di
selezione, è responsabile del controllo delle ricevute di
pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto a escludere quelli
che ne sono sprovvisti”.
Nell’intento di fornire alle imprese ulteriori informazioni ed
utili consigli, si coglie l’occasione per riportare alcune delle
predette “istruzioni” impartite dall’Autorità in risposta a quesiti
a lei formulati in ordine al pagamento del contributo per la
partecipazione alla gara e all’eventuale richiesta di rimborso del
contributo stesso.
Pagamento del contributo
- Il pagamento del contributo è dovuto a prescindere dal fatto
che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente
richiamato tale obbligo. Le sole forme di pagamento ammesse
sono il versamento sul conto corrente postale oppure, on line,
attraverso il “Sistema di riscossione”; al momento non è ammesso il
versamento tramite bonifico bancario.
- La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per
essere ammessi a presentare l’offerta. In caso di procedure
ristrette, tale dimostrazione deve avvenire nella fase di gara,
a seguito dell’invito, con la esibizione della ricevuta
dell’avvenuto versamento, unitamente ai documenti relativi
all’offerta. E` possibile dimostrare l’avvenuto pagamento con
l’autocertificazione e con la esibizione di copia del
bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, ferma
restando la facoltà, da parte della Commissione di gara, di
prendere visione dell’originale del bollettino stesso. A tal
proposito l’Autorità ritiene opportuno che le Stazioni appaltanti,
nel bando di gara o nella lettera di invito, oltre a richiamare
l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla
gara, chiariscano con quali modalità le imprese devono dimostrare
di avervi provveduto.
- Dopo l’invio dell’offerta e dopo l’apertura delle buste, non
è ammessa alcuna integrazione del versamento effettuato:
pertanto, l’impresa che abbia eseguito un versamento in misura
inferiore a quella prevista non è ammessa alla gara e non ha
diritto al rimborso.
- Nell’appalto di lavori, l’importo a base di gara deve
intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto
dell’IVA.
- Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le
imprese calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per
il quale presentano l’offerta.
- In caso di ATI costituita, il versamento è unico ed è
effettuato dalla capogruppo. Anche in caso di ATI non ancora
costituita, il versamento è unico, poiché l’offerta è unica,
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI e contiene
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, queste conferiranno
mandato ad una di loro, qualificata come capogruppo, che dovrà
effettuare il versamento.
Rimborso del contributo
In caso di
annullamento della gara o di gara deserta oppure
qualora l’
impresa decida di non partecipare alla gara,
questa non può richiedere il rimborso del contributo, poiché il
versamento dello stesso è condizione per essere ammessa a
presentare l’offerta. Qualora, invece, il
bando sia stato
annullato oppure l’impresa abbia versato un
contributo
non dovuto o
superiore al dovuto o lo abbia
versato
due volte, la motivata richiesta per la sua restituzione dovrà
essere rivolta dalla stessa a:
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Settore risorse finanziarie
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
La
richiesta di rimborso - corredata da copia del versamento
effettuato e, secondo i casi, da copia del bando di gara (o della
lettera di invito), dall’avviso di annullamento del bando - dovra`
indicare le coordinate del c/c bancario o postale sul quale
accreditare il rimborso.
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e Codice
identificativo della gara (CIG)
L’omessa comunicazione al
Sistema informativo di monitoraggio
delle gare (SIMOG), da parte dell’impresa, degli estremi del
versamento non comporta la sua esclusione dalla gara.
L’errata indicazione del CIG, da parte dell’impresa, comporta la
sua esclusione dalla gara, con possibilità di chiedere il
rimborso, mentre l’omessa indicazione, o la mancata richiesta, del
Codice identificativo della gara (CIG), da parte della
Stazione appaltante, comporta la pubblicazione di un avviso di
rettifica.
Fonte:
ANCE -Associazione nazionale costruttori edili
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