Dopo che l’Autorità per la vigilanza per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sul problema
legato all’
inapplicabilità della abolizione dei minimi
tariffari con la determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 recante
“Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248” il
Tar di
Lecce con la
sentenza n. 1398 del 2 aprile scorso apre
un nuovo capitolo sull’argomento e pone limiti a ribassi eccessivi
e a utili soltanto simbolici, sollecitando le amministrazioni ad
operare verifiche di affidabilità.
Alla tesi, quindi, dell’Autorità che con la determinazione n. 4 ha
espresso il proprio parere sul fatto che i minimi di tariffa sono
stati aboliti con il Decreto “Bersani”, occorre aggiungere quella
del Tar di Lecce.
Il problema è quello di vedere se un utile di impresa esiguo non
denoti di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica ed anche
se l’utile può ridursi ad una cifra simbolica.
I Giudici, esaminando il problema hanno precisato che anche se è
vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza
nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di
per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica (vedasi al riguardo
le sentenze depositate in giudizio dalla ricorrente all’odierna
camera di consiglio- Cons. Stato, IV, n. 882/2002; TAR Lazio, III,
n. 7338/2004; TAR Lazio, I-bis, n. 6200/2006 - nonché la recente
ordinanza della Sezione 20.1.2007, n. 51, in cui il Tribunale ha
ritenuto che, allorquando lo scostamento fra l’offerta economica
presentata da un concorrente e il costo reale dell’appalto sia
comune assorbibile dall’utile d’impresa, di modo che l’offerta nel
suo complesso risulti comunque affidabile, il concorrente non può
essere escluso ), è altrettanto vero che l’utile non può ridursi ad
una cifra meramente simbolica.
Con un utile simbolico, in certi casi assorbito quasi del tutto
dalle tasse, a volte è sufficiente che si verifichi un qualsiasi
piccolo inconveniente, durante l’esecuzione del contratto, perché
l’utile stesso si trasformi in una perdita.
In verità utilizzando la procedura della verifica delle offerte
anomale, nei servizi di ingegneria, in riferimento agli eccessivi
ribassi, si sta diffondendo, la motivazione secondo cui gli alti
ribassi sono giustificati con la volontà di penetrare sul mercato
che pur essendo legittima in astratto, non può produrre prestazioni
sottocosto vietate dall’ordinamento comunitario al pari delle
restrizioni della concorrenza.
Il Tar di Lecce non è d’accordo con questa tesi anche perché è
dell’avviso che un ribasso tale che provochi un annullamento
dell’utile, anche se compensato dalla finalità di acquisire
esperienza professionale, non basta perché contrasta con
l’interesse del committente pubblico che deve poter contare sulla
regolare esecuzione del servizio.
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