La nuova Certificazione Energetica: fissati i fattori di conversione in energia primaria

14/07/2015

Sono stati resi pubblici ma non ancora pubblicati i 3 nuovi decreti attuativi del D.Lgs n. 192/2005 aggiornato dalla Legge n. 90/2013. I decreti vanno ad aggiornare e sostituire il D.P.R. n. 59/2009, il D.M. 26/06/2009 e l'Allegato E del D.Lgs n. 192/2005.
Con questi decreti diventa effettivo il recepimento della Direttiva 2010/31 (EPBD recast).
Aspetto molto importante è che il legislatore fissa finalmente in questi documenti i fattori di conversione in energia primaria.

Il "Decreto requisiti" specifica cosa fare individuando differenti fattispecie di intervento edilizio: nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione.
Per edificio di nuova costruzione si intende l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del decreto. Sono inoltre equiparati ad edifici di nuova costruzione anche:
gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;
edifici esistenti ampliati, ovvero i nuovi volumi edilizi, realizzati all'esterno della sagoma dell'edificio esistente (in adiacenza o tramite sopraelevazioni) o attraverso la chiusura di spazi aperti (logge, porticati, ecc.) con relativo cambio d'uso, indipendentemente dal fatto che l'ampliamento sia connesso al volume preesistente o sia una nuova unità.

Nel caso di edifici ampliati la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Unica eccezione: quando l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici preesistenti, nel qual caso le verifiche impiantistiche sono svolte in riferimento ai dati tecnici del sistema di generazione esistente.

Per gli edifici ristrutturati si deve fare invece una ulteriore suddivisione, tra ristrutturazione importante di primo livello e ristrutturazione importante di secondo livello. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo n. 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio (quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture) che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell'edificio.

Le ristrutturazioni importanti di primo livello comprendono quegli interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell'edificio e comportano il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla prestazione energetica relativa al servizio considerato.

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello comprendono quegli interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna complessiva dell'edificio. Questi interventi possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano all'intero edificio ma si riferiscono alle caratteristiche termofisiche dei componenti dell'involucro. Per gli impianti oggetto di eventuale intervento devono comunque essere rispettate specifiche prescrizioni.

Il Decreto prevede poi le "riqualificazioni energetiche", ovvero quegli interventi che intervengono su una superficie inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di efficienza.

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a destinazioni d'uso diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. Ove non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato (e classificato) in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato (Allegato 1, paragrafo 1.2, comma 2).

In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle zone climatiche. In particolare in sede progettuale si procede alla determinazione degli indici energetici e di specifici parametri che considerano tutti i sistemi presenti nell'edificio. Vengono anche definiti gli edifici "a energia quasi zero": sono tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati alcuni precisi requisiti (con riferimento a parametri, indici ed efficienze) nonchè gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Allegato 3, paragrafo 1, lettera c).

Per i soli interventi sugli edifici esistenti che rientrano nella tipologia della ristrutturazione importante di secondo livello si verifica il fattore di scambio termico determinato per l'intera porzione dell'involucro oggetto dell'intervento, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. Questo deve risultare inferiore al pertinente valore limite proposto per gli edifici di nuova realizzazione.
Inoltre per le ristrutturazioni importanti di secondo livello (per la porzione di involucro interessata dai lavori) e per le riqualificazioni energetiche devono essere verificate le trasmittanze termiche, utilizzando come valori limite per tale parametro quelli riportati nelle pertinenti tabelle dell'Appendice B del decreto requisiti.

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale, o di sostituzione di generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si calcola l'efficienza media globale stagionale dell'impianto termico e si verifica che risulti maggiore del pertinente valore limite proposto in Appendice A per l'edificio di riferimento: con edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla Appendice A all'Allegato 1.
Si devono inoltre installare sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistiti da compensazione climatica, e, qualora l'impianto sia asservito a più unità immobiliari, un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore.

Per quanto riguarda il Decreto contenente le Linee Guida nazionali sulla Certificazione Energetica, si deve rilevare come sia strettamente legato al decreto requisiti, in quanto lega i valori di determinazione delle classi energetiche all'edificio di riferimento. Questo ingenera una prima criticità, in quanto a tutti gli effetti i valori delle classi energetiche dipendono dalla forma e dalla configurazione architettonica dell'edificio: un edificio fortemente vetrato può essere in una classe molto alta (ad esempio A 1), nonostante una fabbisogno energetico elevato (ma ridotta rispetto a quella dell'edificio di riferimento).

La classificazione viene fatta sulla base dell'energia primaria non rinnovabile globalmente impiegata. Sono tuttavia considerati tutti i servizi energetici presenti nell'edificio: riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, e, per il non residenziale, illuminazione e sistemi di trasporto (ascensori, marciapiedi e scale mobili). Per illustrarne la prestazione vengono impiegate icone ed "emoticon", che hanno lo scopo di rendere più chiaro ed intuibile l'APE.

Il Decreto riporta il nuovo format di APE, di AQE e il format tipo dell'Annuncio Immobiliare che, ormai da anni, deve riportare classe e prestazione energetica dell'edificio oggetto di transazione.
Il Decreto, nonostante le buone intenzioni, non è particolarmente chiaro, in quanto in alcuni punti entra in contraddizione con il decreto legislativo di rango superiore: ad esempio si dice che l'APE può essere riferito tanto all'edificio quanto alla singola unità immobiliare, mentre il D.Lgs. n. 192/2005 di fatto lo esclude. Inoltre il decreto non fornisce ancora una metodologia per una valutazione convincente della prestazione termica estiva del fabbricato.

Infine per quanto riguarda il decreto che definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica, poichè nelle premesse del decreto si trova scritto "..considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate...", poiché gli ingegneri non sono mai stati consultati, dovendo ritenere che secondo i ministeri o non siamo associazione di categoria interessata o non siamo una delle associazioni principali, si deduce che evidentemente le relazioni tecniche di progetto non competono agli ingegneri o alle professioni tecniche in senso lato! Amarissima considerazione, ma continueremo ad insistere affinché il determinante contributo degli ingegneri e delle professioni tecniche in questo specifico settore, venga acquisito nella fase di elaborazione nelle disposizioni legislative.

A cura di
Ing. Gaetano Fede, Consigliere C.N.I. Responsabile area Energia
Ing. Franco Barosso, Componente GdL Energia del C.N.I.


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