Sono stati resi pubblici ma non ancora pubblicati i 3 nuovi decreti
attuativi del D.Lgs n. 192/2005 aggiornato dalla Legge n. 90/2013.
I decreti vanno ad aggiornare e sostituire il D.P.R. n. 59/2009, il
D.M. 26/06/2009 e l'Allegato E del D.Lgs n. 192/2005.
Con questi decreti diventa effettivo il recepimento della
Direttiva 2010/31 (EPBD recast).
Aspetto molto importante è che il legislatore fissa finalmente in
questi documenti i
fattori di conversione in energia
primaria.
Il "
Decreto requisiti" specifica cosa fare
individuando differenti fattispecie di intervento edilizio:
nuova costruzione,
ristrutturazione
importante e
riqualificazione.
Per
edificio di nuova costruzione si intende
l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo
l'entrata in vigore del decreto. Sono inoltre equiparati ad edifici
di nuova costruzione anche:
gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia
il titolo abilitativo necessario;
edifici esistenti ampliati, ovvero i nuovi volumi edilizi,
realizzati all'esterno della sagoma dell'edificio esistente (in
adiacenza o tramite sopraelevazioni) o attraverso la chiusura di
spazi aperti (logge, porticati, ecc.) con relativo cambio d'uso,
indipendentemente dal fatto che l'ampliamento sia connesso al
volume preesistente o sia una nuova unità.
Nel caso di
edifici ampliati la verifica del
rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova
porzione di edificio. Unica eccezione: quando l'ampliamento sia
servito mediante l'estensione di sistemi tecnici preesistenti, nel
qual caso le verifiche impiantistiche sono svolte in riferimento ai
dati tecnici del sistema di generazione esistente.
Per gli
edifici ristrutturati si deve fare invece
una ulteriore suddivisione, tra
ristrutturazione importante di
primo livello e
ristrutturazione importante di secondo
livello. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies
quater) del decreto legislativo n. 192/2005, si definisce
ristrutturazione importante l'intervento che
interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti
l'involucro edilizio (quali le pareti verticali, i solai contro
terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture) che delimitano un
volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno, con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
esterna complessiva dell'edificio.
Le
ristrutturazioni importanti di primo livello
comprendono quegli interventi che interessano l'involucro edilizio
con un'
incidenza superiore al 50 per cento della superficie
disperdente esterna complessiva
dell'edificio e comportano il rifacimento
dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale
e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti
di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si
riferiscono alla prestazione energetica relativa al servizio
considerato.
Le
ristrutturazioni importanti di secondo livello
comprendono quegli interventi che interessano l'involucro edilizio
con un'incidenza
superiore al 25 per cento della
superficie disperdente esterna complessiva dell'edificio. Questi
interventi possono interessare l'impianto termico per il servizio
di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi i requisiti
di prestazione energetica richiesti si applicano all'intero
edificio ma si riferiscono alle caratteristiche termofisiche dei
componenti dell'involucro. Per gli impianti oggetto di eventuale
intervento devono comunque essere rispettate specifiche
prescrizioni.
Il Decreto prevede poi le "
riqualificazioni
energetiche", ovvero quegli interventi che intervengono su
una superficie inferiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella
nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico
asservito all'edificio. In tali casi i
requisiti di
prestazione energetica richiesti si applicano ai soli
componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento e si
riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di
efficienza.
Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a
destinazioni d'uso
diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica
le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna
nella categoria che le compete. Ove non fosse tecnicamente
possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l'edificio è valutato (e classificato) in base alla destinazione
d'uso prevalente in termini di volume riscaldato (Allegato 1,
paragrafo 1.2, comma 2).
In caso di
nuova costruzione e di
ristrutturazione importante di primo livello, i
requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'
edificio di
riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle
zone climatiche. In particolare in sede progettuale si procede alla
determinazione degli indici energetici e di specifici parametri che
considerano tutti i sistemi presenti nell'edificio. Vengono anche
definiti gli edifici "
a energia quasi zero": sono
tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per
cui sono
contemporaneamente rispettati alcuni precisi
requisiti (con riferimento a parametri, indici ed
efficienze)
nonchè gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel
rispetto dei principi minimi di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Allegato 3, paragrafo 1, lettera c).
Per i soli
interventi sugli edifici esistenti che
rientrano nella tipologia della
ristrutturazione importante
di secondo livello si verifica il fattore di scambio
termico determinato per l'intera porzione dell'involucro oggetto
dell'intervento, comprensiva di tutti i componenti su cui si è
intervenuti. Questo deve risultare inferiore al pertinente valore
limite proposto per gli edifici di nuova realizzazione.
Inoltre per le
ristrutturazioni importanti di secondo
livello (per la porzione di involucro interessata dai
lavori) e per le riqualificazioni energetiche devono essere
verificate le trasmittanze termiche, utilizzando come valori limite
per tale parametro quelli riportati nelle pertinenti tabelle
dell'Appendice B del decreto requisiti.
Nel caso di
ristrutturazione o di
nuova
installazione di impianti di climatizzazione invernale, o
di
sostituzione di generatori di calore, compresi
gli impianti a sistemi ibridi, si calcola l'efficienza media
globale stagionale dell'impianto termico e si verifica che risulti
maggiore del pertinente valore limite proposto in
Appendice
A per l'edificio di riferimento: con edificio di
riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione
territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente
caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati
conformemente alla Appendice A all'Allegato 1.
Si devono inoltre installare
sistemi di regolazione per
singolo ambiente o
per singola
unità immobiliare, assistiti da
compensazione climatica, e, qualora l'impianto sia asservito a più
unità immobiliari, un sistema di contabilizzazione diretta o
indiretta del calore.
Per quanto riguarda il
Decreto contenente le Linee Guida
nazionali sulla Certificazione Energetica, si deve
rilevare come sia
strettamente legato al decreto
requisiti, in quanto
lega i valori di determinazione
delle classi energetiche all'edificio di riferimento. Questo
ingenera una prima criticità, in quanto a
tutti gli effetti
i valori delle classi energetiche dipendono dalla forma e dalla
configurazione architettonica dell'edificio: un edificio
fortemente vetrato può essere in una classe molto alta (ad esempio
A 1), nonostante una fabbisogno energetico elevato (ma ridotta
rispetto a quella dell'edificio di riferimento).
La
classificazione viene fatta sulla base
dell'
energia primaria non rinnovabile globalmente
impiegata. Sono tuttavia considerati tutti i servizi
energetici presenti nell'edificio: riscaldamento, acqua calda
sanitaria, raffrescamento, ventilazione, e, per il non
residenziale, illuminazione e sistemi di trasporto (ascensori,
marciapiedi e scale mobili). Per illustrarne la prestazione vengono
impiegate
icone ed "emoticon", che hanno lo scopo
di
rendere più chiaro ed intuibile
l'APE.
Il Decreto riporta il nuovo format di APE, di AQE e il
format tipo dell'Annuncio Immobiliare che, ormai da anni,
deve riportare classe e prestazione energetica dell'edificio
oggetto di transazione.
Il Decreto, nonostante le buone intenzioni, non
è particolarmente chiaro, in quanto in alcuni
punti entra in
contraddizione con il decreto legislativo di
rango superiore: ad esempio si dice che l'APE può essere
riferito tanto all'edificio quanto alla singola unità immobiliare,
mentre il D.Lgs. n. 192/2005 di fatto lo esclude. Inoltre
il decreto non fornisce ancora una metodologia per una
valutazione convincente della prestazione termica estiva del
fabbricato.
Infine per quanto riguarda il
decreto che definisce gli
schemi e le modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto per nuove
costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di
riqualificazione energetica, poichè nelle premesse del decreto si
trova scritto "..
considerato l'esito positivo
delle consultazioni con le principali associazioni di categoria
interessate...",
poiché gli ingegneri
non sono mai stati consultati, dovendo ritenere che
secondo i ministeri o non siamo associazione di categoria
interessata o non siamo una delle associazioni principali, si
deduce che
evidentemente le relazioni tecniche di progetto
non competono agli ingegneri o alle professioni tecniche in senso
lato! Amarissima considerazione, ma continueremo ad
insistere affinché il determinante contributo degli ingegneri e
delle professioni tecniche in questo specifico settore, venga
acquisito nella fase di elaborazione nelle disposizioni
legislative.
A cura di
Ing. Gaetano Fede, Consigliere C.N.I. Responsabile area
Energia
Ing. Franco Barosso, Componente GdL Energia del
C.N.I.
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