In una gara d’appalto è il capitolato speciale che definisce le
regole, i criteri e quindi gli obblighi ed i doveri sia della
stazione appaltante che della ditta appaltatrice, i cui
inadempimenti possono portare alla conclusione anticipata del
rapporto.
E’ quanto stabilito dal Tar di Salerno con la sentenza n. 279 del
2007, che ha rigettato il ricorso presentato da un’impresa che si
opponeva alla delibera della stazione appaltante che comunicava la
risoluzione del contratto oltre che la escussione della cauzione
definitiva.
Analizziamo i fatti che hanno portato i giudici ad emettere questa
sentenza.
L’impresa ricorrente si era aggiudicata una gara per la
realizzazione di 11 tetti fotovoltaici; in data 26/03/2004 era
stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori in attesa
della stipula del contratto, lavori da ultimarsi entro il
26/07/2004 (entro 120 giorni dal verbale di consegna). In data
25/09/2004 l’impresa ricorrente inviava una nota alla Stazione
appaltante comunicando l’impossibilità materiale di iniziare i
lavori, per la mancanza della perizia geologica e dello studio
geotecnico, per il fatto che gli elaborati progettuali presentano
diverse discordanze, per la mancanza degli elaborati da
sottoscrivere per il deposito al Genio Civile, per la mancata
consegna da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi ed
edilizi, nonché pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.. Sulla
base di queste motivazioni la ricorrente chiedeva la dilazione dei
termini di ultimazione dei lavori, ma la stazione appaltante
respingeva l’istanza reputando insussistenti le ragioni poste a suo
fondamento. Infine, dopo che l’impresa ricorrente aveva contestato,
con apposita nota del 05/11/2004, le conclusioni alle quali era
approdata l’Amministrazione, quest’ultima comunicava di aver
deliberato ai sensi dell’art. 119 del DPR 21.12.99 n. 554, di
procedere alla risoluzione del contratto oltre che alla escussione
della cauzione definitiva nell’importo di € 1.173.392,77.
Più dettagliatamente, la parte ricorrente lamentava:
1) la mancanza di perizia geologica e di studio geotecnico;
2) le discordanze tra gli elaborati progettuali e quantità e
tipologia dei moduli previsti in computo metrico (n. 109 moduli
fotovoltaici in silicio policristallino nel primo; n. 108 moduli in
silicio monocristallino nel secondo);
3) il mancato deposito degli elaborati progettuali al Genio Civile
da parte del Consorzio;
4) il mancato previo ottenimento dei titoli abilitativi.
Per quanto concerne gli atti indicati, non si rappresenta la
necessità in nessuno degli atti costituenti lex specialis della
gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto) e neanche
nello stesso verbale di consegna dei lavori al fine di
condizionarne l’inizio; né la necessità di tale documentazione può
ricavarsi dalla stessa consistenza dell’intervento, che infatti non
contempla opere interrate o particolarmente significative sul piano
strutturale (pensiline metalliche).
Nemmeno l’argomentazione basata sul mancato deposito degli
elaborati al Genio Civile ha avuto riscontro, in quanto, è la
stessa ricorrente che, non avendo sottoscritto gli elaborati
progettuali, ha di fatto impedito il deposito degli stessi al Genio
Civile.
In merito al mancato ottenimento dei titoli abilitativi,
considerato che è il Capitolato speciale d’appalto che definisce la
linea di confine tra gli oneri formali posti a carico
dell’appaltante e quelli che invece gravano sull’appaltatore, è
stabilito che al primo spetta di acquisire “i permessi e (de)gli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale”, mentre per il secondo si prevede
che “l’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione
dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere”.
Da tale formulazione si evince che l’assenso dal punto di visto
edilizio mediante D.I.A., siccome non connesso alla natura pubblica
dell’intervento, rientrava tra le formalità poste a carico del
soggetto appaltatore, ovverosia della stessa ricorrente.
© Riproduzione riservata