Sono stati finalmente pubblicati sul
Supplemento Ordinario n.
39 alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 i
tre nuovi decreti che definiscono le nuove linee guida nazionali
per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che
si propongono di risolvere il problema della
normativa a macchia
di leopardo che ne ha reso difficile l'applicazione a livello
regionale. È, infatti, prevista una metodologia di calcolo omogenea
su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le
Regioni.
I tre nuovi decreti, i cui testi unitamente a tutti gli allegati
sono integralmente allegati alla presente notizia, sono i seguenti:
- D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici."
- D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici"
Il terzo decreto contenente le nuovo Linee guida nazionali prevede:
- metodologie di calcolo, anche semplificate per gli
edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a
carico dei cittadini;
- il nuovo format per l'Attestato di Prestazione
Energetica (APE), definito nell'appendice B alle linee guida e
che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio e quelli inerenti le fonti rinnovabili, al fine di
permettere la valutazione e il confronto di edifici diversi;
- il nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o
locazione (appendice C) per l'esposizione delle agenzie
immobiliari, in modo da rendere uniformi le informazioni sulla
qualità energetica degli edifici;
- la definizione del sistema informativo nazionale denominato
SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione
Energetica).
Le nuove linee guida introducono una
scala di classificazione
della prestazione energetica degli immobili formata da 10
classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al
meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli
edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale
non rinnovabile EP
gl,nren:
All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è previsto
l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica
invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti
presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo
APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità,
come di seguito riportato:
Sopralluogo obbligatorio
Le nuove linee guida definiscono le procedure da svolgere per
l'attestazione energetica dell'immobile:
- l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo
obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto,
finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione
energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi
energetica, per l'individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economicamente
convenienti. Queste operazioni comprendono:
- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle
caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche
dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche
caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se
disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e
la determinazione della prestazione energetica relativamente a
tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in
base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
- l'individuazione delle opportunità di intervento per il
miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di
prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati;
- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Sui tre nuovi decreti, ed in particolare su quello che definisce
gli
schemi e le modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto per nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione
energetica, ricordiamo la critica del
Consiglio Nazionale degli
Ingegneri che, in un articolo pubblicato sulle nostre pagine,
ha fatto una
amarissima considerazione in merito alla
scarsa partecipazione della categoria alla definizione del decreto
(
leggi articolo).
In allegato il testo dei tre decreti in versione integrale
unitamente a tutti gli allegati, le linee guida nazionali e le
appendici relative rispettivamente alle esclusioni ed ai Format
sull'APE sulla Qualificazione e sugli Annunci
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